Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 105 - Inserimento dell'articolo 58.27 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 58.26 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.27 - Avvilimento

1. Negli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 37, in relazione a una specifica gara di lavori, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 34-bis e 34-ter avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Per il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 35 non può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

2. Ai fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il concorrente allega una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvilimento e dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 35, nonché una specifica dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con la quale questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente che partecipa alla gara deve presentare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante che questa ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 37 e che non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 36, comma 10.

3. Se a seguito di verifica non trova riscontro quanto dichiarato dai partecipanti sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di un idoneo contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 41, commi 2 e 5.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di una sola impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. Se l'avvalimento riguarda più imprese i requisiti di cui all'articolo 34, comma 1, non sono cumulabili.

7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici.

8. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, il bando di gara deve indicare la misura o la percentuale minima dei requisiti tecnici o economici che deve essere posseduta dall'impresa avvalente.

9. In relazione a ciascuna gara non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, a pena di esclusione.

10. In ogni caso i lavori sono eseguiti dall'impresa che partecipa alla gara; l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore."."

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