Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All'articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità di elementi, variabili secondo la natura, le caratteristiche e l'oggetto del contratto, definiti dal regolamento di attuazione; l'amministrazione committente indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo è impossibile per ragioni debitamente motivate, l'ordine decrescente d'importanza loro attribuita.".;

b) il comma 2 è abrogato."

Dalla redazione