Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"Art. 102 - Inserimento dell'articolo 58.24 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 58.23 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.24 - Asta pubblica

1. Con l'asta pubblica si fa luogo a una gara pubblica in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta.

2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto."."

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