Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L'articolo 44 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 44 - Aggiornamento dei prezzi di progetto.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto secondo l'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell'indizione dell'appalto i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente.

2. L'aggiornamento dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d)."."

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