Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 31. - Inserimento dell'articolo 28-bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 28, nel capo V della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 28-bis - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

1. L'amministrazione aggiudicatrice informa tempestivamente i candidati e gli offerenti della decisione presa, con riferimento alle procedure di gara, di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara.

2. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria l'amministrazione aggiudicatrice comunica all'aggiudicatario l'esito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41.

3. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione aggiudicatrice comunica l'esito della gara all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'amministrazione aggiudicatrice inoltre comunica a ogni candidato non ammesso i motivi dell'esclusione entro i quindici giorni successivi alla formale adozione del provvedimento."."

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