Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"Art. 62 - Inserimento dell'articolo 50-septies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 50-sexies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50-septies - Pubblicazione dell'avviso pubblico indicativo.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), entro trenta giorni dall'approvazione dei rispettivi strumenti di programmazione o dei relativi aggiornamenti, rendono pubblici gli interventi realizzabili con il ricorso alla finanza di progetto mediante avviso da pubblicare ai sensi dell'articolo 58.28. Nell'avviso è indicato il termine perentorio, fissato con riferimento a ciascun intervento, entro il quale le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), pubblicano il bando per sollecitare le proposte d'intervento che intendono realizzare facendo ricorso alla finanza di progetto.

2. Gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell'allegato VII A della direttiva n. 2004/18/CE."."

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