Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 - Concorso di progettazione.

1. Quando la progettazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. I criteri per la determinazione dell'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento di attuazione.

3. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, e ferma restando la facoltà dell'amministrazione di procedere, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. L'importo dei successivi livelli di progettazione è considerato ai fini della determinazione dell'importo stimato da porre a base di gara. Tale eventualità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando."."

Dalla redazione