Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1 della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"Art. 96 - Inserimento dell'articolo 58.18 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 58.17 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.18 - Somma urgenza

1. Gli interventi di somma urgenza indicati dall'articolo 53, comma 3-bis, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 52."."

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