Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 38 - Inserimento dell'articolo 33-quater nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 33-ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 33-quater - Asta elettronica.

1. Per la scelta del contraente le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare l'asta elettronica.

2. Le aste elettroniche sono utilizzate esclusivamente nel caso di lavori e servizi riguardanti compiti preparatori, strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, tipizzati, standardizzati e di uso corrente, esclusi gli appalti da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite procedure telematiche.

3. Il regolamento di attuazione disciplina:

a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;

b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura d'asta, mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso quando l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli altri casi;

c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

5. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

6. L'asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;

b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Il ricorso a un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

8. Il bando o il capitolato deve indicare:

a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;

b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica, con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

9. Nel corso dell'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono di conoscere in ogni momento la loro posizione in graduatoria. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. In qualsiasi momento le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione."."

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