Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"Art. 101 - Inserimento dell'articolo 58.23 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 58.22 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.23 - Procedure aperte e ristrette

1. Negli appalti sopra soglia comunitaria si può esperire la procedura aperta disciplinata dall'articolo 58.24 o la procedura ristretta con le modalità di cui all'articolo 58.25."."

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