Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

1. L'articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Determinazione del valore degli affidamenti.

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, compresi i premi di accelerazione, questi sono computati nel valore stimato dell'appalto ai fini della scelta della procedura di affidamento.

2. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, se il bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti le modalità di affidamento. Se l'opera è divisa in lotti, ogni lotto deve essere funzionale.

4. Il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione di lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice.

5. Quando un'opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, per l'aggiudicazione di ciascun lotto è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia per l'applicazione della direttiva n. 2004/18/CE, per l'aggiudicazione di ciascun lotto si applica il capo X quater. Le amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia, possono derogare a tale applicazione per i lotti di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 1 milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti. In tale caso si applicano le relative procedure di affidamento previste dalla presente legge.

6. Ai fini della scelta della procedura di affidamento, per il calcolo dell'importo degli affidamenti di cui all'articolo 20, è preso in considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto."."

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