L. P. Trento 06/03/1998, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 06/03/1998, n. 4

Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse.
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

N76

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale, questa legge disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini per la loro indizione, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;

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Art. 1.1 - Trasparenza nelle concessioni

N2

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Art. 1.2 - Rapporto di fine concessione

N72

1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti:

a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'articolo 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non più utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonché quelli di misurazione e di registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonché i rapporti giuridici ad essi inerenti;

b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a);

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Art. 1.3 - Obblighi informativi del concessionario uscente

N79

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Art. 1.4 - Cessione dei beni alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

N79

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, o in caso di decadenza o rinuncia, ai beni inerenti alla concessione si applica la disciplina prevista dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale. N84

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto e dell'

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Art. 1-bis - Disposizioni in materia di cessione dell'utenza

1.

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Art. 1-bis 1 - Procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque. A seguito di detta valutazione, è verificato se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico con la procedura prevista dall'articolo 1-bis 1.1; durante questa fase di verifica gli enti locali territorialmente interessati possono manifestare alla Provincia la presenza di interessi pubblici connessi alla riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico da tenere in considerazione nelle fasi successive. Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente, infrastrutture e sviluppo economico per eventuali osservazioni. N85

1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatorio o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale"N81 possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1. N74

1.2 Concluse le verifiche previste dal comma 1 e al fine di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Provincia richiede, ove necessario, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) alla competente autorità statale o provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. N82

1.3. Con riguardo alla valutazione di impatto ambientale finalizzata alla assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto, la Provincia può definire d'intesa con il Ministero competente in materia di ambiente indirizzi operativi finalizzati a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione degli studi di impatto ambientale. N82

1.4 Se la valutazione d'impatto ambientale è di competenza provinciale, il provvedimento di VIA è relativo anche agli impianti esistenti ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali sulla base di un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità e secondo la procedura di cui alla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013). N82

1.5. Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono essere assegnate:

a) ad operatori economici individuati attraverso lo svolgimento di una procedura di gara a evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico - privato costituite secondo quanto previsto da questa legge;

c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). N82

1.5.1. N86

1.6. L'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare anche:

a) congiuntamente più concessioni, quando la gestione unitaria risulta opportuna sotto il profilo economico-produttivo o gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici; N102

b) concessioni riferite a derivazioni in precedenza regolate in modo unitario da un'unica concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, se questo risulta opportuno sotto il profilo economico-produttivo, gestionale, in relazione ad altri interessi pubblici o per incentivare l'autoproduzione di energia nei territori interessati dalle derivazioni. A queste concessioni si applica la procedura di gara prevista da questa legge anche se la relativa potenza nominale annua media è inferiore a 3000 kW, ad esclusione del requisito previsto dall'articolo 1-bis 1.2, comma 2, lettera a). N82

1.7. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene mediante procedura ristretta a evidenza pubblica secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il principio di economicità può essere subordinato a criteri, previsti nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. N82

1.8. N103

1.9. Nei cinque anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e fino alla conclusione della procedura per la loro assegnazione non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante alla concessione o un nuovo utilizzo idroelettrico dell'acqua oggetto della concessione che riguardino il tratto compreso tra il punto di presa e il punto di restituzione dell'acqua. N82

1-bis. N8

1-bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1-sexies e 1-septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1-bis 2.

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627004 11382903
Art. 1-bis 1.1 - Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque

1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'articolo 1-bis 1, comma 1, la Provincia pubblica sul BUR e, per trenta giorni, nell'albo telematico dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso in cui è indicata la volontà di riassegnare la concessione di grande derivazione idroelettrica

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627004 11382904
Art. 1-bis 1.2 - Operatori economici e requisiti di partecipazione

N79

1. Alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del medesimo decreto. Inoltre essi devono possedere i requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e patrimoniali previsti da quest'articolo. N89

2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

a) aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, un impianto idroelettrico avente potenza nominale media annua pari ad almeno 3000 kW;

b) aver gestito, in un periodo minimo di tre anni antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, impianti idroelettrici che abbiano immesso in rete energia elettrica per una quantità non inferiore a un terzo della producibilità media attesa dell'impianto. N90

3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere patrimoniale e finanziario:

a) dimostrare di possedere un patrimonio ne

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Art. 1-bis 1.3 - Canoni di concessione e altre somme dovute dal concessionario

N79

1. Il canone annuo di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utilizzo di acqua pubblica. L'annualità è dovuta in via anticipata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il canone decorre dalla data di affidamento della concessione.

2. Il canone per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale, oggetto della concessione, è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media della concessione, e in una componente variabile, legata all'energia immessa in rete dagli impianti della concessione e al prezzo di mercato dell'energia elettrica. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stab

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627004 11382906
Art. 1-bis 1.4 - Criterio di aggiudicazione

N79

1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo prevalenza agli aspetti di carattere economico o, se motivato con riguardo alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara, attribuendo prevalenza ad altri aspetti. Tra i criteri di selezione, oltre a quello inerente l'offerta economica relativa ai canoni posti a base di gara, possono rientrare in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara:

a) gli interventi e gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza nella capacità produttiva dell'impianto idroelettrico provinciale tramite l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

b) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, quelli di compensazione territoriale e le modalità di attuazione delle misure e degli interventi definiti in esito alle procedure in mater

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627004 11382907
Art. 1-bis 1.5 - Verifica di congruità delle offerte

N82

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627004 11382908
Art. 1-bis 1.6 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

N82

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari a un centesimo della sommatoria per l'intera concessione della componente fissa del canone annuo

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627004 11382909
Art. 1-bis 1.7 - Garanzia definitiva e polizze assicurative

N82

1. Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per sottoscrivere la concessione il concessionario deve costit

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627004 11382910
Art. 1-bis 1.8 - Provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico

N99

1. Il provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico comprende la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico e tutti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti, e ne reca l'indicazione esplicita. Devono essere successivamente acquisiti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi e degli investimenti presentati ai fini della valutazione prevista dall'articolo 1-bis 1.4. Nell'ambito del provvedimento unico la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica tiene luogo della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico eventualmente necessaria. Con riferimento ai titoli abilitativi necessari per l'esercizio degli impianti, se la normativa di settore ammette il cambio di titolarità mediante la presentazione di una comunicazione, la rel

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627004 11382911
Art. 1-bis 1.9 - Obblighi dei concessionari in materia di sicurezza

N79

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627004 11382912
Art. 1-bis 1.10 - Regolamento

N79

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627004 11382913
Art. 1-bis 1.11 - Tavolo di confronto

N79

1. È istituito il tavolo provinciale di confronto tra la Provincia e i soggetti interessati dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per assicurare l'informazione e la partecipazione alle strategie e agli indirizzi sull'assegnazione e la gestione delle medesime concessioni.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

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627004 11382914
Art. 1-bis 2 - Collaudi

N41

1. La Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dall'effettuazione d

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627004 11382915
Art. 1-bis 3 - Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

N94

1. N95

2. N96

3.

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627004 11382916
Art. 1-bis 4 - Disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico

N67

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627004 11382917
Art. 1-bis 5 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

N71

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627004 11382918
Art. 1-ter - Disciplina applicabile per il trasferimento degli impianti di distribuzione dell'ENEL

N4

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627004 11382919
Art. 2 - Costituzione dell'azienda

N46

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627004 11382920
Art. 3 - Compiti dell'azienda

1. L'azienda speciale provinciale per l'energia provvede, secondo direttive impartite dalla Giunta provinciale, ai seguenti compiti:

a) promuovere un equilibrato sviluppo dell'offerta di servizi sull'intero territorio provinciale, l'elevazione della qualità dei servizi erogati all'utenza nonché l'efficienza e la redditività nel settore dei servizi energetici, anche

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Art. 4 - Operatività

N45

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627004 11382922
Art. 5 - Organi dell'azienda

N46

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627004 11382923
Art. 6 - Consiglio di amministrazione e presidente dell'azienda

N46

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'azienda e da quattro consiglieri scelti

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627004 11382924
Art. 7 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

N46

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'azienda. Esso in particolare delibera:

a) i programmi a

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627004 11382925
Art. 8 - Attribuzioni del presidente

N46

1. Il presidente:

a) ha la ra

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627004 11382926
Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

N46

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'azienda. Accer

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627004 11382927
Art. 10 - Direttore dell'azienda

N46

1. Il direttore:

a) rappresenta l'azienda in giudizio,

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627004 11382928
Art. 11 - Incompatibilità

N46

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627004 11382929
Art. 12 - Indennità

N46

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627004 11382930
Art. 13 - Controllo sugli atti

N46

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'artic

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627004 11382931
Art. 14 - Statuto dell'azienda

N46

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627004 11382932
Art. 15 - Capitale di dotazione

N46

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Art. 16 - Investimenti

N46

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627004 11382934
Art. 17 - Entrate dell'azienda

N46

1. Costituiscono entrate dell'azienda:

a) i proventi

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627004 11382935
Art. 18 - Scioglimento del consiglio di amministrazione

N46

1. Nei c

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627004 11382936
Art. 19 - Personale dell'azienda

N46

1. Il rapporto di lavoro fra l'azienda ed i propri dipendenti ha natura privatistica ai sensi dell'

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627004 11382937
Art. 20 - Piano energetico provinciale

N50

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627004 11382938
Art. 21 - Destinazione dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235

N51

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627004 11382939
Art. 22 - Criteri per la determinazione del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235

N52

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627004 11382940
Art. 23 - Modalità di utilizzo dell'energia di cui all'articolo 21

N53

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627004 11382941
Art. 23-bis - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sovracanoni

N56

1.

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627004 11382942
Art. 23-ter - Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali

N57

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche ridetermina i parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione di questi deflussi.

2. Se a seguito della rideterminazione dei parametri caratteristici si verifica una riduzione della potenza nominale media di concessione il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo né al riconoscimento di interessi o meccanismi di rivalutazione relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, ma alla sola riduzione dei canoni di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Per i fini di questo comma e del comma 4 per

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627004 11382943
Art. 24 - Società per l'esercizio di attività elettriche

N59

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627004 11382944
Art. 25 - Criteri per la redazione del piano della distribuzione

N60

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627004 11382945
Art. 26 - Abrogazioni di norme

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono abrogate con effetto dalla data di cui al comma 3 le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39 (P

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627004 11382946
Art. 26-bis - Disposizioni in materia di determinazione dell'ambito minimo per la distribuzione di gas naturale

N61

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627004 11382947
Art. 26-ter - Disposizione transitoria

N62

1. Ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla centrale di San Floriano, interessante il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Provincia esprime l'intesa ai sensi dell'articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente delia Repubblica 15 febbraio 2006, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo.

2. Per l'espressione dell'intesa prevista dal comma 1, la Provincia stipula con la Provinci

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627004 11382948
Art. 26-quater - Disposizione finale in materia di investimenti del concessionario

N64

1. Allo scopo di migliorare l'utilizzo degli impianti, il concessionario può eseguire, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, anche previsti dagli atti di concessione, previa autorizzazione della Provincia, purché si realizzi l'aumento della producibilità complessiva dell'impianto ovvero della sua capacità modulante o del rendimento complessivo dello stesso. In sede di aut

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627004 11382949
Art. 26-quinquies - Disposizioni per la revisione del piano generale di utilizzazione delle acque

N65

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627004 11382950
Art. 26-sexies - Investimenti del concessionario su beni della Provincia

N79

1. Il titolare della concessione assegnata ai sensi dell'articolo 1-bis 1 ha l'obbligo di progettare e realizzare, con oneri a proprio carico e nel periodo di concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli investimenti per rinnovazione o sostituzione, nonché per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare nel tempo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto idroelettrico provinciale, o di parte di esso, che sono individuati nel piano degli interventi e investimenti obbligatori.

2. Prima della realizzazione di ogni intervento o investimento previsto dal comma 1, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, è necessario il ril

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627004 11382951
Art. 26-septies - Disposizioni transitorie per l'avvio dei procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. L'articolo 1-bis 1, comma 1.9, si applica anche alle concessioni prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo decadono e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

2. Al fine di garantire la continuità nella produzione di energia da fonte rinnovabile e il presidio degli impianti, l'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti è proseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso e la custodia fino al subentro del nuovo concessionario, alle condizioni previste dall'articolo 1-bis 5 per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento. Pertanto fino alla riassegnazione della concessione continuano ad applicarsi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dallo Statuto di autonomia, dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione, vigenti alla data della loro scadenza. Rest

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627004 11382952
Art. 26-octies - Disposizioni transitorie concernenti la sperimentazione gestionale

N93

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627004 11382953
Art. 27 - Prima costituzione degli organi statutari e prima organizzazione dell'azienda ed inizio dell'attività

N46

1. Entro novanta giorn

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627004 11382954
Art. 28 - Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del

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627004 11382955
Art. 29 - Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica)

N66

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Art. 30 - Autorizzazione di spesa

N24

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Art. 31 - Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - p

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Art. 32 - Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della L.P. 14 settembre 1

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 1/2014.

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