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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 06/03/1998, n. 4
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- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale, questa legge disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: a) le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini per la loro indizione, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti; |
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Art. 1.1 - Trasparenza nelle concessioni |
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Art. 1.2 - Rapporto di fine concessione1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti: a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'articolo 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non più utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonché quelli di misurazione e di registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonché i rapporti giuridici ad essi inerenti; b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a); |
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Art. 1.3 - Obblighi informativi del concessionario uscente |
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Art. 1.4 - Cessione dei beni alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, o in caso di decadenza o rinuncia, ai beni inerenti alla concessione si applica la disciplina prevista dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale. N84 |
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Art. 1-bis 1 - Procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico1. Prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque. A seguito di detta valutazione, è verificato se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico con la procedura prevista dall'articolo 1-bis 1.1; durante questa fase di verifica gli enti locali territorialmente interessati possono manifestare alla Provincia la presenza di interessi pubblici connessi alla riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico da tenere in considerazione nelle fasi successive. Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente, infrastrutture e sviluppo economico per eventuali osservazioni. N85 1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatorio o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale"N81 possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1. N74 1.2 Concluse le verifiche previste dal comma 1 e al fine di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Provincia richiede, ove necessario, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) alla competente autorità statale o provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. N82 1.3. Con riguardo alla valutazione di impatto ambientale finalizzata alla assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto, la Provincia può definire d'intesa con il Ministero competente in materia di ambiente indirizzi operativi finalizzati a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione degli studi di impatto ambientale. N82 1.4 Se la valutazione d'impatto ambientale è di competenza provinciale, il provvedimento di VIA è relativo anche agli impianti esistenti ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali sulla base di un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità e secondo la procedura di cui alla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013). N82 1.5. Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono essere assegnate: a) ad operatori economici individuati attraverso lo svolgimento di una procedura di gara a evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico - privato costituite secondo quanto previsto da questa legge; c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). N82 1.5.1. N86 1.6. L'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare anche: a) congiuntamente più concessioni, quando la gestione unitaria risulta opportuna sotto il profilo economico-produttivo o gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici; N102 b) concessioni riferite a derivazioni in precedenza regolate in modo unitario da un'unica concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, se questo risulta opportuno sotto il profilo economico-produttivo, gestionale, in relazione ad altri interessi pubblici o per incentivare l'autoproduzione di energia nei territori interessati dalle derivazioni. A queste concessioni si applica la procedura di gara prevista da questa legge anche se la relativa potenza nominale annua media è inferiore a 3000 kW, ad esclusione del requisito previsto dall'articolo 1-bis 1.2, comma 2, lettera a). N82 1.7. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene mediante procedura ristretta a evidenza pubblica secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il principio di economicità può essere subordinato a criteri, previsti nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. N82 1.8. N103 1.9. Nei cinque anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e fino alla conclusione della procedura per la loro assegnazione non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante alla concessione o un nuovo utilizzo idroelettrico dell'acqua oggetto della concessione che riguardino il tratto compreso tra il punto di presa e il punto di restituzione dell'acqua. N82 1-bis. N8 1-bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1-sexies e 1-septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1-bis 2. |
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Art. 1-bis 1.1 - Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'articolo 1-bis 1, comma 1, la Provincia pubblica sul BUR e, per trenta giorni, nell'albo telematico dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso in cui è indicata la volontà di riassegnare la concessione di grande derivazione idroelettrica |
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Art. 1-bis 1.2 - Operatori economici e requisiti di partecipazione1. Alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del medesimo decreto. Inoltre essi devono possedere i requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e patrimoniali previsti da quest'articolo. N89 2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa: a) aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, un impianto idroelettrico avente potenza nominale media annua pari ad almeno 3000 kW; b) aver gestito, in un periodo minimo di tre anni antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, impianti idroelettrici che abbiano immesso in rete energia elettrica per una quantità non inferiore a un terzo della producibilità media attesa dell'impianto. N90 3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere patrimoniale e finanziario: a) dimostrare di possedere un patrimonio ne |
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Art. 1-bis 1.3 - Canoni di concessione e altre somme dovute dal concessionario1. Il canone annuo di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utilizzo di acqua pubblica. L'annualità è dovuta in via anticipata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il canone decorre dalla data di affidamento della concessione. 2. Il canone per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale, oggetto della concessione, è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media della concessione, e in una componente variabile, legata all'energia immessa in rete dagli impianti della concessione e al prezzo di mercato dell'energia elettrica. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stab |
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Art. 1-bis 1.4 - Criterio di aggiudicazione1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo prevalenza agli aspetti di carattere economico o, se motivato con riguardo alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara, attribuendo prevalenza ad altri aspetti. Tra i criteri di selezione, oltre a quello inerente l'offerta economica relativa ai canoni posti a base di gara, possono rientrare in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara: a) gli interventi e gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza nella capacità produttiva dell'impianto idroelettrico provinciale tramite l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti; b) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, quelli di compensazione territoriale e le modalità di attuazione delle misure e degli interventi definiti in esito alle procedure in mater |
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Art. 1-bis 1.5 - Verifica di congruità delle offerte |
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Art. 1-bis 1.6 - Garanzie per la partecipazione alla procedura1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari a un centesimo della sommatoria per l'intera concessione della componente fissa del canone annuo |
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Art. 1-bis 1.7 - Garanzia definitiva e polizze assicurative1. Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per sottoscrivere la concessione il concessionario deve costit |
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Art. 1-bis 1.8 - Provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico1. Il provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico comprende la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico e tutti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti, e ne reca l'indicazione esplicita. Devono essere successivamente acquisiti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi e degli investimenti presentati ai fini della valutazione prevista dall'articolo 1-bis 1.4. Nell'ambito del provvedimento unico la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica tiene luogo della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico eventualmente necessaria. Con riferimento ai titoli abilitativi necessari per l'esercizio degli impianti, se la normativa di settore ammette il cambio di titolarità mediante la presentazione di una comunicazione, la rel |
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Art. 1-bis 1.9 - Obblighi dei concessionari in materia di sicurezza |
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Art. 1-bis 1.10 - Regolamento |
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Art. 1-bis 1.11 - Tavolo di confronto1. È istituito il tavolo provinciale di confronto tra la Provincia e i soggetti interessati dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per assicurare l'informazione e la partecipazione alle strategie e agli indirizzi sull'assegnazione e la gestione delle medesime concessioni. 2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da: |
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Art. 1-bis 2 - Collaudi1. La Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dall'effettuazione d |
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Art. 1-bis 4 - Disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico |
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Art. 1-bis 5 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale |
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Art. 1-ter - Disciplina applicabile per il trasferimento degli impianti di distribuzione dell'ENEL |
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Art. 2 - Costituzione dell'azienda |
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Art. 3 - Compiti dell'azienda1. L'azienda speciale provinciale per l'energia provvede, secondo direttive impartite dalla Giunta provinciale, ai seguenti compiti: a) promuovere un equilibrato sviluppo dell'offerta di servizi sull'intero territorio provinciale, l'elevazione della qualità dei servizi erogati all'utenza nonché l'efficienza e la redditività nel settore dei servizi energetici, anche |
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Art. 4 - Operatività |
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Art. 5 - Organi dell'azienda |
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Art. 6 - Consiglio di amministrazione e presidente dell'azienda1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'azienda e da quattro consiglieri scelti |
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Art. 7 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'azienda. Esso in particolare delibera: a) i programmi a |
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Art. 8 - Attribuzioni del presidente |
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Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'azienda. Accer |
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Art. 10 - Direttore dell'azienda |
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Art. 11 - Incompatibilità |
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Art. 12 - Indennità |
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Art. 13 - Controllo sugli atti1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'artic |
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Art. 14 - Statuto dell'azienda |
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Art. 15 - Capitale di dotazione |
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Art. 16 - Investimenti |
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Art. 17 - Entrate dell'azienda |
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Art. 18 - Scioglimento del consiglio di amministrazione1. Nei c |
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Art. 19 - Personale dell'azienda |
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Art. 20 - Piano energetico provinciale |
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Art. 21 - Destinazione dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 |
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Art. 22 - Criteri per la determinazione del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 |
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Art. 23 - Modalità di utilizzo dell'energia di cui all'articolo 21 |
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Art. 23-bis - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sovracanoni |
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Art. 23-ter - Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche ridetermina i parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione di questi deflussi. 2. Se a seguito della rideterminazione dei parametri caratteristici si verifica una riduzione della potenza nominale media di concessione il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo né al riconoscimento di interessi o meccanismi di rivalutazione relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, ma alla sola riduzione dei canoni di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Per i fini di questo comma e del comma 4 per |
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Art. 24 - Società per l'esercizio di attività elettriche |
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Art. 25 - Criteri per la redazione del piano della distribuzione |
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Art. 26 - Abrogazioni di norme1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono abrogate con effetto dalla data di cui al comma 3 le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39 (P |
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Art. 26-bis - Disposizioni in materia di determinazione dell'ambito minimo per la distribuzione di gas naturale |
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Art. 26-ter - Disposizione transitoria1. Ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla centrale di San Floriano, interessante il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Provincia esprime l'intesa ai sensi dell'articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente delia Repubblica 15 febbraio 2006, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo. 2. Per l'espressione dell'intesa prevista dal comma 1, la Provincia stipula con la Provinci |
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Art. 26-quater - Disposizione finale in materia di investimenti del concessionario1. Allo scopo di migliorare l'utilizzo degli impianti, il concessionario può eseguire, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, anche previsti dagli atti di concessione, previa autorizzazione della Provincia, purché si realizzi l'aumento della producibilità complessiva dell'impianto ovvero della sua capacità modulante o del rendimento complessivo dello stesso. In sede di aut |
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Art. 26-quinquies - Disposizioni per la revisione del piano generale di utilizzazione delle acque |
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Art. 26-sexies - Investimenti del concessionario su beni della Provincia1. Il titolare della concessione assegnata ai sensi dell'articolo 1-bis 1 ha l'obbligo di progettare e realizzare, con oneri a proprio carico e nel periodo di concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli investimenti per rinnovazione o sostituzione, nonché per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare nel tempo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto idroelettrico provinciale, o di parte di esso, che sono individuati nel piano degli interventi e investimenti obbligatori. 2. Prima della realizzazione di ogni intervento o investimento previsto dal comma 1, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, è necessario il ril |
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Art. 26-septies - Disposizioni transitorie per l'avvio dei procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico1. L'articolo 1-bis 1, comma 1.9, si applica anche alle concessioni prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo decadono e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia. 2. Al fine di garantire la continuità nella produzione di energia da fonte rinnovabile e il presidio degli impianti, l'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti è proseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso e la custodia fino al subentro del nuovo concessionario, alle condizioni previste dall'articolo 1-bis 5 per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento. Pertanto fino alla riassegnazione della concessione continuano ad applicarsi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dallo Statuto di autonomia, dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione, vigenti alla data della loro scadenza. Rest |
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Art. 26-octies - Disposizioni transitorie concernenti la sperimentazione gestionale |
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Art. 27 - Prima costituzione degli organi statutari e prima organizzazione dell'azienda ed inizio dell'attività1. Entro novanta giorn |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del |
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Art. 29 - Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica) |
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Art. 30 - Autorizzazione di spesa |
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Art. 31 - Copertura degli oneri1. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - p |
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Art. 32 - Variazioni di bilancio1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della L.P. 14 settembre 1 |
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