Articolo abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 20, con i limiti indicati nell’art. 39, comma 2, della stessa L.P. n. 20/2012, così recitava:

“Art. 20 (Piano energetico provinciale) — 1. Il piano energetico provinciale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e costituisce strumento di riferimento per l'attività dell'azienda e delle società controllate dalla stessa.

2. Le linee programmatiche dell'attività dell'azienda vanno definite in sintonia con gli obiettivi generali del piano energetico provinciale.”

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