Comma abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 20, con i limiti indicati nell’art. 39, comma 2, della stessa L.P. n. 20/2012, così recitava:

“1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.”

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