Il Conto Termico 2.0 per le fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
16/10/2018

Il Conto Termico 2.0 per le fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ASPETTI GENERALI (Categorie di interventi e di soggetti ammessi; Edifici esistenti; Soggetti beneficiari; Tetto massimo cumulato di spesa; Altri soggetti coinvolti nel meccanismo; Definizioni) - DETTAGLIO INTERVENTI INCENTIVABILI - DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’INCENTIVO (Tabella generale; Diagnosi energetica e APE) - CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI - PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO E LA FRUIZIONE (Procedura per l’accesso; Fruizione dell’incentivo e ammontare; Confronto con Ecobonus e Bonus ristrutturazioni).
A cura di:
  • Alfonso Mancini
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PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Va sotto il nome di “Conto termico” la disciplina degli incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili nonché ad interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Detta disciplina di incentivi è dettata in attuazione dell’art. 28 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, che ha infatti previsto l’incentivazione degli interventi in questione realizzati dal 01/01/2012, definendo i criteri generali e rimettendo a successivi decreti ministeriali le modalità di attuazione.


Tabella 1

Criteri generali per gli incentivi del “Conto termico” ai sensi dell’art. 28 del D. Leg.vo 28/2011


Scopo dell’incentivo è assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e la sua commisurazione alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili o ai risparmi energetici generati dagli interventi.

L’incentivo spetta per un periodo non superiore a 10 anni a decorrere dalla conclusione dell’intervento.

L’incentivo è costante per tutto il periodo di diritto con possibilità di tenere conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata.

L’incentivo è assegnabile ai soli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

L’incentivo è assegnato tramite contratti “tipo” di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto.


Alle disposizioni in parola è stata data attuazione in prima battuta con il D.M. 28/12/2012 (in vigore dal 03/01/2013), ed in seguito con il D.M. 16/02/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2016 ed in vigore dal 31/05/2016.

L’aggiornamento degli incentivi in questione è previsto dalla lettera g) del comma 2 del menzionato art. 28 del D. Leg.vo 28/2011, con cadenza biennale per il primo aggiornamento ed in seguito triennale.

Successivamente, l’art. 1 della L. 147/2013, comma 154 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito che l’aggiornamento debba essere improntato a criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla Direttiva 2012/27/UE.

Ancora, l’art. 22 del D.L. 133/2014 (convertito in legge dalla L. 164/2014), ha previsto che, in aggiunta, l’aggiornamento in questione debba essere improntato anche a criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, ed apertura dell’accesso agli incentivi riservati alla pubblica amministrazione anche a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti. Il menzionato art. 22 del D.L. 133/2014 ha altresì previsto la possibilità di adottare un “decreto correttivo” a seguito dell’entrata in vigore dell’aggiornamento, e nelle more di quello successivo.

Questo contributo tratta gli incentivi del Conto termico come risultanti a seguito del D.M. 16/02/2016, che si applica alle domande per la richiesta degli incentivi presentate a far data dal 31/05/2016 (il D.M. 16/02/2016 entra infatti in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 31/05/2016).

Sarà altresì comparata la convenienza dell’incentivo in parola in rapporto alla detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al risparmio energetico previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e norme collegate.

A completamento della disciplina, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto incaricato della gestione degli incentivi e delle attività di cui al D.M. 16/02/2016 in commento), è chiamato ad emanare “regole applicative” nelle quali specificare modalità e tempistiche per l’assegnazione, l’erogazione e l’eventuale revoca degli incentivi.



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ASPETTI GENERALI

L’incentivo - che può arrivare fino ad un massimo del 65% del costo dell’investimento sostenuto per interventi atti a rendere l’immobile un edificio “a energia quasi zero” ai sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 192/2005, comma 1, punto l-octies) - è riconosciuto in conto capitale e possono usufruirne, con modalità differenti, sia i privati che le pubbliche amministrazioni.


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Categorie di interventi e di soggetti ammessi

Le macro-categorie di interventi che possono accedere all’incentivo sono le seguenti.

1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione (d’ora in avanti anche “interventi di TIPO 1”).

Possono accedere a questa tipologia di interventi solo le pubbliche amministrazioni.

2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di realizzazione di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione (d’ora in avanti anche “interventi di TIPO 2”).

Possono accedere a questa tipologia di interventi sia i soggetti privati che le pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che nel testo del decreto, il soggetto ammesso ad usufruire dell’incentivo è denominato “soggetto responsabile”, definito come il soggetto “che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE”.


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Edifici esistenti

Si noti pertanto che gli interventi devono in ogni caso riguardare edifici “esistenti”, a loro volta definiti dall’art. 2 del D.M. 16/02/2016, comma 1, lettera e), come: “edifici o fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categorie F/3), alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione”.


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Soggetti beneficiari

Possono accedere all’incentivo per interventi di TIPO 1 solo le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati o trasformati e le cooperative edilizie e loro consorzi nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte negli albi (si rinvia all’art. 2 del D.M. 16/02/2016, comma 1, lettera a), per la definizione completa di “pubbliche amministrazioni”).

Possono accedere all’incentivo per interventi di TIPO 2 sia le pubbliche amministrazioni (come sopra individuate) che i soggetti privati.


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Tetto massimo cumulato di spesa

Per entrambe le categorie di intervento è previsto un tetto massimo cumulato agli incentivi, in misura pari a 200 milioni di Euro per gli interventi realizzati dalle pubbliche amministrazioni ed a 700 milioni di Euro per quelli realizzati da privati. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dei menzionati limiti massimi, non sono più ammesse richieste di incentivo fino all’entrate in vigore del successivo aggiornamento del meccanismo incentivante.


Quanto fin qui illustrato è riassunto nella tabella seguente.


Tabella 2

Soggetti ammessi, interventi realizzabili e tetto di spesa cumulato


SOGGETTO

INTERVENTI REALIZZABILI

TETTO DI SPESA CUMULATO

Pubbliche amministrazioni

Entrambe le tipologie di intervento

200 milioni di Euro

Privati

Solo interventi di TIPO 2

700 milioni di Euro


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Altri soggetti coinvolti nel meccanismo

Il soggetto responsabile (come sopra definito) può avvalersi di un “soggetto delegato”, a sua volta definito come la “persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE”. Tale soggetto delegato può coincidere con un “tecnico abilitato”, quest’ultimo definito dal D.M. 16/02/2016 come un “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.

Inoltre, il D.M. 16/02/2016 specifica che ai fini dell’accesso agli incentivi, sia i privati che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’intervento di una ESCO (Energy service company), stipulando con questa:

- quanto alle pubbliche amministrazioni, un contratto di prestazione energetica (anche detto “contratto di rendimento energetico”) che rispetti i requisiti di cui all’Allegato 8 al D. Leg.vo 102/2014;

- quanto ai privati, un contratto di servizio energia di cui all’Allegato II del D. Leg.vo 115/2008 oppure un contratto di prestazione energetica di cui al D. Leg.vo 102/2014 (in tal caso detto contratto può derogare ai requisiti di cui al menzionato Allegato 8 del D. Leg.vo 102/2014, secondo quanto indicato nelle regole applicative emanate dal GSE ai sensi dell’art. 8 del D.M. 16/02/2016, comma 2.

Si fa rinvio alle definizioni qui di seguito riportate.


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Definizioni
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Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC, Energy performance contract)

Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art. 2 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102, comma 2, lettera n).


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Contratto di servizio energia (EPC, Energy performance contract)

Atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 26/08/1993, n. 412). Inoltre: contratto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (Allegato II del D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115, punto 2, lettera a).


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ESCo

Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (art. 1 del D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115, comma 2, lettera i).



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DETTAGLIO INTERVENTI INCENTIVABILI

Si riporta di seguito la tabella con l’elenco degli interventi incentivati (in grassetto le lettere che contraddistinguono le tipologie di intervento non previste nel sistema di incentivazione disciplinato dal D.M. 28/12/2012 oppure modificate/ampliate). La terza colonna riporta altresì i requisiti che gli interventi in questione devono rispettare, mentre la quarta colonna riporta la durata dell’incentivo in anni secondo quanto indicato nella Tabella A dell’art. 7 del D.M. 16/02/2016.


Si noti che per gli interventi realizzati allo scopo di assolvere all’obbligo di fonti rinnovabili negli edifici ai sensi dell’art. 11 del D. Leg.vo 28/2011, l’art. 4 del D.M. 16/02/2016, comma 6, dispone che gli interventi accedono agli incentivi del Conto termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Tale “quota d’obbligo” deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di progetto, mentre la quota eccedente deve essere indicata dal soggetto responsabile nella scheda-domanda (si veda più avanti la parte concernente le procedure di accesso).


Tabella 3

Dettaglio tipologia di interventi, requisiti e durata incentivi


MACRO-CATEGORIA DI INTERVENTO

DETTAGLIO INTERVENTI AMMESSI

REQUISITI DA RISPETTARE

DURATA

TIPO 1

Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione

(art. 4, comma 1, del D.M. 16/02/2016)

A) Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato N1.

Requisiti previsti dall’Allegato I al D.M. 16/02/2016, paragrafo 1.

5 anni

B) Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato N1.

C) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione N2.

D) Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

E) Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zeroN3.

F) Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni o di pertinenze esterne di edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione.

TIPO 2

Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di realizzazione di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione

(art. 4, comma 2, del D.M. 16/02/2016)

A) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

Requisiti previsti dall’Allegato I al D.M. 16/02/2016, paragrafo 2.

Inoltre, la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto termico a valle dell’intervento ivi compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e di backup, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000 kW.


Ai sensi dell’allegato I, paragrafo 2.2, del D.M. 16/02/2016, dal 02/01/2019, l’accesso agli incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore alimentati da biomassa è altresì subordinato all’avvenuta certificazione del generatore prevista dal D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2017, n. 186.


2 anni se il nuovo impianto ha potenza pari o inferiore a 35 kW, 5 anni se ha potenza superiore a 35 e fino a 2.000 kW

B) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa N4, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

C) Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore.

Requisiti previsti dall’Allegato I al D.M. 16/02/2016, paragrafo 2.

Inoltre, la superficie solare lorda dell’impianto solare termico deve essere inferiore o uguale a 2.500 m2.

2 anni se i collettori installati hanno superficie solare lorda pari o inferiore a 50 m2, 5 anni se hanno superficie solare lorda superiore a 50 e fino a 2.500 m2

D) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Requisiti previsti dall’Allegato I al D.M. 16/02/2016, paragrafo 2.

2 anni

E) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

2 anni se i sistemi a pompa di calore installati hanno potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW, 5 anni se hanno potenza superiore



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DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’INCENTIVO
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Tabella generale

Si riporta di seguito la tabella con il dettaglio delle spese che - per gli interventi incentivabili sopra elencati - possono concorrere alla determinazione dell’incentivo.

Si noti che l’IVA può essere conteggiata tra le spese, nel caso in cui questa rappresenti un costo, quindi per tutti i privati e per gli altri soggetti che per qualsiasi motivo non hanno diritto in tutto in parte alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi.


Tabella 4

Dettaglio spese ammissibili ai fini dell’incentivo


TIPOLOGIA DI INTERVENTO

SPESE AMMISSIBILI ALL’INCENTIVO

NOTE

A

Interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva

- Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale.

- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche.

- Opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare tutti gli interventi di TIPO 2 e gli interventi di TIPO 1, lettere C), E).

B

Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale

- Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale.

- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti.

- Sistemi di contabilizzazione individuale.

- Spese sostenute in riferimento ai necessari interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

- Opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare gli interventi di TIPO 1, lettere C), E), e gli interventi di TIPO 2, lettere A), B), C), E).

C

Interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie

- Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.

- Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.

- Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare gli interventi di TIPO 1, lettere A), E).

D

Interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso

- Fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili.

- Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

- Smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare gli interventi di TIPO 1, lettere B), E).

E

Interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo

- Fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili.

- Fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo.

- Eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare gli interventi di TIPO 1, lettere D), E).

F

Interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero

- Fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero».

- Demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

- Demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio.

- Eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare gli interventi di TIPO 1, lettera E).

G

Interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

- Fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al D.M. 16/02/2016.

- Adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma.

- Eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare gli interventi di TIPO 1, lettera F).

H

Interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation N5) degli impianti termici ed elettrici degli edifici

- Fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’Allegato I al D.M. 16/02/2016.

- Adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva.

- Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Può riguardare tutti gli interventi di TIPO 2 e gli interventi di TIPO 1, lettere C), D), E).


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Diagnosi energetica e APE

L’art. 15 del D.M. 16/02/2016 prevede in alcuni casi l’obbligatorietà di corredare le richieste di incentivo da una diagnosi energetica preventiva e dall’attestato di prestazione energetica successivo, come di seguito specificato:

- interventi di TIPO 1, lettere A) ed E);

- interventi di cui TIPO 1, lettere B), C) e D), ed interventi di TIPO 2, lettere A), B), C) e D), quando siano realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW.

La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Le diagnosi energetiche devono essere conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247, mentre gli attestati di prestazione energetica sono rilasciati secondo le norme vigenti del D. Leg.vo 192/2005, delle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/06/2015 ed alle eventuali normative regionali.


Quanto alla copertura delle spese per la diagnosi energetica e l’attestazione della prestazione energetica, i commi 3 e 4 dell’art. 15 del D.M. 16/02/2016 chiariscono poi che:

- le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO che esegue l’intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, sono incentivate nella misura del 100%;

- le spese sostenute dai soggetti privati nonché dalle cooperative di abitanti o dalle cooperative sociali o dalla ESCO tramite contratto di prestazione energetica o contratto di servizio energia, nonché le spese sostenute dalle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, sono incentivate nella misura del 50%.



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CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI

Per gli interventi di TIPO 1, lettera C) e per quelli di TIPO 2, il GSE predispone, rende pubblico e aggiorna costantemente un elenco (brevemente detto “Catalogo”), contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica conformi ai requisiti tecnici previsti dal D.M. 16/02/2016. Per apparecchi relativi ad interventi di TIPO 1, lettera C) e di TIPO 2, lettere A), B), D) ed E), la potenza termica utile nominale dell’apparecchio è inferiore o uguale a 35 kW.

Per l’installazione di apparecchi contenuti nel Catalogo è prevista una procedura semplificata per l’accesso agli incentivi.



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PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO E LA FRUIZIONE
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Procedura per l’accesso

Si riporta di seguito una schematica tabella relativa alla procedura di accesso agli incentivi, rinviando per ulteriori dettagli alla consultazione dell’art. 6 del D.M. 16/02/2016, delle regole applicative e del sito web del GSE.


Tabella 5

Sintesi procedura di accesso all’incentivo


Modalità di presentazione della domanda

Per l’accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda N6, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico N7. È prevista una procedura semplificata per interventi concernenti l’installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo.

Prima ancora della compilazione della scheda-domanda, in una prima fase, il soggetto responsabile carica i dati all’interno del Portaltermico attraverso la compilazione di una scheda tecnica contenente i dati inerenti all’intervento realizzato ed il sistema edificio-impianto.

Tempistiche di presentazione della domanda

La domanda è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda.

Il termine è perentorio.

La data di ultimazione dell’intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento (ad eccezione delle spese per prestazioni professionali, il cui pagamento non rileva ai fini della determinazione della data di ultimazione dell’intervento).

Domanda preventiva

Nei casi indicati dall’art. 6, comma 4, del D.M. 16/02/2016 (presenza di una diagnosi energetica e di un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella diagnosi stessa; presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO; presenza di un provvedimento o atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori) e con le modalità ivi specificate, le amministrazioni pubbliche, direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.

Verifica automatica della scheda-domanda

I dati inseriti nella scheda-domanda sono sottoposti ad una prima verifica in forma automatica di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo, la verifica si intende superata positivamente.

In caso di esito negativo, la domanda è respinta con comunicazione delle motivazioni.

Completamento della pratica, scheda-contratto

È poi resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.


Si riporta di seguito uno schema riepilogativo della procedura di accesso diretto (senza prenotazione) all’incentivo (Fonte: GSE).




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Fruizione dell’incentivo e ammontare

L’incentivo è erogato in rate costanti annuali, per il numero di anni indicato nella precedente Tabella 3, a meno che non risulti di ammontare inferiore a 5.000 Euro, nel qual caso sarà erogato in una rata unica.

Per le sole pubbliche amministrazioni:

- qualora optino per la procedura di accesso diretto (di cui all’art. 6, comma 1), è possibile richiedere l’erogazione dell’incentivo in una unica rata anche se di importo superiore a 5.000 Euro;

- qualora optino per la procedura di accesso con prenotazione (di cui all’art. 6, comma 4), è possibile richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. La rata di acconto è pari ai 2/5 del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 5 anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di 2 anni.

L’ammontare dell’incentivo è calcolato secondo quanto indicato dall’Allegato II, cui si rinvia, e non può in ogni caso superare il 65% delle spese sostenute e dichiarate. In sintesi, l’incentivo di base è pari al 40% della spesa ammissibile, con le seguenti varianti:

- incentivo pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli interventi riguardanti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato degli edifici della pubblica amministrazione realizzati nelle zone climatiche E ed F;

- incentivo pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per interventi integrati edificio-impianto;

- incentivo pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per la realizzazione di interventi atti a rendere l’immobile un edificio a energia quasi zero.

Rispetto alla precedente versione del “Conto termico”, di cui al D.M. 18/12/2012, quanto alla misura massima dell’incentivo erogabile, vi è un aumento sostanziale, nell’ordine del 50%, del valore massimo per le diverse tipologie di intervento, che ora va dal minimo di 3.000 Euro per l’installazione di caldaie a condensazione ad un massimo di 1.750.000 Euro per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Per ulteriori dettagli, si fa rinvio:

- alla Tabella 5 dell’Allegato II al D.M. 16/02/2016 per i coefficienti di calcolo dell’incentivo ed il relativo valore massimo;

- alla Tabella 19 dell’Allegato II al D.M. 16/02/2016 per i costi unitari massimi ed il valore massimo erogabile per le diagnosi energetiche ante-intervento e per la successiva redazione dell’APE.

Nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.


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Confronto con Ecobonus e Bonus ristrutturazioni

In conclusione, va sottolineato come l’alto limite massimo dell’incentivo erogato con il Conto termico e la sua erogazione in 2 o 5 anni lo rende - a parità di altre circostanze - più appetibile rispetto agli altri incentivi previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e norme correlate (detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio), che prevedono invece una fruizione in 10 anni.

Quanto detto vale soprattutto per gli interventi di più grande entità. Il confronto si pone solamente per i privati, poiché gli incentivi alternativi menzionati non riguardano le pubbliche amministrazioni, che trovano pertanto nel Conto termico un utilissimo strumento per portare a termine i propri progetti di efficientamento energetico.



() Si ricorda in estrema sintesi che l’art. 5 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, dispone che a partire dall’ anno 2014 e fino al 2020 siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati per almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici è data la possibilità, in alternativa, di realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quelli ottenibili grazie alla riqualificazione annuale della superficie suddetta. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo “Le azioni per l’efficienza energetica in edilizia nel D. Leg.vo 102/2014” (Fast Find AR1014).


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