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ISSN 1721-4890
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Il Conto Termico 2.0 per le fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica
- Alfonso Mancini
Il Conto Termico 2.0 per le fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica
Il Conto Termico 2.0 per le fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTOVa sotto il nome di “Conto termico” la disciplina degli incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili nonché ad interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Detta disciplina di incentivi è dettata in attuazione dell’art. 28 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, che ha infatti previsto l’incentivazione degli interventi in questione realizzati dal 01/01/2012, definendo i criteri generali e rimettendo a successivi decreti ministeriali le modalità di attuazione. Tabella 1 Criteri generali per gli incentivi del “Conto termico” ai sensi dell’art. 28 del D. Leg.vo 28/2011
Alle disposizioni in parola è stata data attuazione in prima battuta con il D.M. 28/12/2012 (in vigore dal 03/01/2013), ed in seguito con il D.M. 16/02/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2016 ed in vigore dal 31/05/2016. L’aggiornamento degli incentivi in questione è previsto dalla lettera g) del comma 2 del menzionato art. 28 del D. Leg.vo 28/2011, con cadenza biennale per il primo aggiornamento ed in seguito triennale. Successivamente, l’art. 1 della L. 147/2013, comma 154 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito che l’aggiornamento debba essere improntato a criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla Direttiva 2012/27/UE. Ancora, l’art. 22 del D.L. 133/2014 (convertito in legge dalla L. 164/2014), ha previsto che, in aggiunta, l’aggiornamento in questione debba essere improntato anche a criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, ed apertura dell’accesso agli incentivi riservati alla pubblica amministrazione anche a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti. Il menzionato art. 22 del D.L. 133/2014 ha altresì previsto la possibilità di adottare un “decreto correttivo” a seguito dell’entrata in vigore dell’aggiornamento, e nelle more di quello successivo. Questo contributo tratta gli incentivi del Conto termico come risultanti a seguito del D.M. 16/02/2016, che si applica alle domande per la richiesta degli incentivi presentate a far data dal 31/05/2016 (il D.M. 16/02/2016 entra infatti in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 31/05/2016). Sarà altresì comparata la convenienza dell’incentivo in parola in rapporto alla detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al risparmio energetico previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e norme collegate. A completamento della disciplina, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto incaricato della gestione degli incentivi e delle attività di cui al D.M. 16/02/2016 in commento), è chiamato ad emanare “regole applicative” nelle quali specificare modalità e tempistiche per l’assegnazione, l’erogazione e l’eventuale revoca degli incentivi. |
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ASPETTI GENERALIL’incentivo - che può arrivare fino ad un massimo del 65% del costo dell’investimento sostenuto per interventi atti a rendere l’immobile un edificio “a energia quasi zero” ai sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 192/2005, comma 1, punto l-octies) - è riconosciuto in conto capitale e possono usufruirne, con modalità differenti, sia i privati che le pubbliche amministrazioni. |
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Categorie di interventi e di soggetti ammessiLe macro-categorie di interventi che possono accedere all’incentivo sono le seguenti. 1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione (d’ora in avanti anche “interventi di TIPO 1”). Possono accedere a questa tipologia di interventi solo le pubbliche amministrazioni. 2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di realizzazione di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione (d’ora in avanti anche “interventi di TIPO 2”). Possono accedere a questa tipologia di interventi sia i soggetti privati che le pubbliche amministrazioni. Si ricorda che nel testo del decreto, il soggetto ammesso ad usufruire dell’incentivo è denominato “soggetto responsabile”, definito come il soggetto “che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE”. |
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Edifici esistentiSi noti pertanto che gli interventi devono in ogni caso riguardare edifici “esistenti”, a loro volta definiti dall’art. 2 del D.M. 16/02/2016, comma 1, lettera e), come: “edifici o fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categorie F/3), alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione”. |
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Soggetti beneficiariPossono accedere all’incentivo per interventi di TIPO 1 solo le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati o trasformati e le cooperative edilizie e loro consorzi nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte negli albi (si rinvia all’art. 2 del D.M. 16/02/2016, comma 1, lettera a), per la definizione completa di “pubbliche amministrazioni”). Possono accedere all’incentivo per interventi di TIPO 2 sia le pubbliche amministrazioni (come sopra individuate) che i soggetti privati. |
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Tetto massimo cumulato di spesaPer entrambe le categorie di intervento è previsto un tetto massimo cumulato agli incentivi, in misura pari a 200 milioni di Euro per gli interventi realizzati dalle pubbliche amministrazioni ed a 700 milioni di Euro per quelli realizzati da privati. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dei menzionati limiti massimi, non sono più ammesse richieste di incentivo fino all’entrate in vigore del successivo aggiornamento del meccanismo incentivante. Quanto fin qui illustrato è riassunto nella tabella seguente. Tabella 2 Soggetti ammessi, interventi realizzabili e tetto di spesa cumulato
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Altri soggetti coinvolti nel meccanismoIl soggetto responsabile (come sopra definito) può avvalersi di un “soggetto delegato”, a sua volta definito come la “persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE”. Tale soggetto delegato può coincidere con un “tecnico abilitato”, quest’ultimo definito dal D.M. 16/02/2016 come un “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”. Inoltre, il D.M. 16/02/2016 specifica che ai fini dell’accesso agli incentivi, sia i privati che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’intervento di una ESCO (Energy service company), stipulando con questa: - quanto alle pubbliche amministrazioni, un contratto di prestazione energetica (anche detto “contratto di rendimento energetico”) che rispetti i requisiti di cui all’Allegato 8 al D. Leg.vo 102/2014; - quanto ai privati, un contratto di servizio energia di cui all’Allegato II del D. Leg.vo 115/2008 oppure un contratto di prestazione energetica di cui al D. Leg.vo 102/2014 (in tal caso detto contratto può derogare ai requisiti di cui al menzionato Allegato 8 del D. Leg.vo 102/2014, secondo quanto indicato nelle regole applicative emanate dal GSE ai sensi dell’art. 8 del D.M. 16/02/2016, comma 2. Si fa rinvio alle definizioni qui di seguito riportate. |
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Definizioni |
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Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC, Energy performance contract)Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art. 2 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102, comma 2, lettera n). |
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Contratto di servizio energia (EPC, Energy performance contract)Atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 26/08/1993, n. 412). Inoltre: contratto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (Allegato II del D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115, punto 2, lettera a). |
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ESCoPersona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (art. 1 del D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115, comma 2, lettera i). |
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DETTAGLIO INTERVENTI INCENTIVABILISi riporta di seguito la tabella con l’elenco degli interventi incentivati (in grassetto le lettere che contraddistinguono le tipologie di intervento non previste nel sistema di incentivazione disciplinato dal D.M. 28/12/2012 oppure modificate/ampliate). La terza colonna riporta altresì i requisiti che gli interventi in questione devono rispettare, mentre la quarta colonna riporta la durata dell’incentivo in anni secondo quanto indicato nella Tabella A dell’art. 7 del D.M. 16/02/2016. Si noti che per gli interventi realizzati allo scopo di assolvere all’obbligo di fonti rinnovabili negli edifici ai sensi dell’art. 11 del D. Leg.vo 28/2011, l’art. 4 del D.M. 16/02/2016, comma 6, dispone che gli interventi accedono agli incentivi del Conto termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Tale “quota d’obbligo” deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di progetto, mentre la quota eccedente deve essere indicata dal soggetto responsabile nella scheda-domanda (si veda più avanti la parte concernente le procedure di accesso). Tabella 3 Dettaglio tipologia di interventi, requisiti e durata incentivi
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DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’INCENTIVO |
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Tabella generaleSi riporta di seguito la tabella con il dettaglio delle spese che - per gli interventi incentivabili sopra elencati - possono concorrere alla determinazione dell’incentivo. Si noti che l’IVA può essere conteggiata tra le spese, nel caso in cui questa rappresenti un costo, quindi per tutti i privati e per gli altri soggetti che per qualsiasi motivo non hanno diritto in tutto in parte alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi. Tabella 4 Dettaglio spese ammissibili ai fini dell’incentivo
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Diagnosi energetica e APEL’art. 15 del D.M. 16/02/2016 prevede in alcuni casi l’obbligatorietà di corredare le richieste di incentivo da una diagnosi energetica preventiva e dall’attestato di prestazione energetica successivo, come di seguito specificato: - interventi di TIPO 1, lettere A) ed E); - interventi di cui TIPO 1, lettere B), C) e D), ed interventi di TIPO 2, lettere A), B), C) e D), quando siano realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW. La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Le diagnosi energetiche devono essere conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247, mentre gli attestati di prestazione energetica sono rilasciati secondo le norme vigenti del D. Leg.vo 192/2005, delle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/06/2015 ed alle eventuali normative regionali. Quanto alla copertura delle spese per la diagnosi energetica e l’attestazione della prestazione energetica, i commi 3 e 4 dell’art. 15 del D.M. 16/02/2016 chiariscono poi che: - le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO che esegue l’intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, sono incentivate nella misura del 100%; - le spese sostenute dai soggetti privati nonché dalle cooperative di abitanti o dalle cooperative sociali o dalla ESCO tramite contratto di prestazione energetica o contratto di servizio energia, nonché le spese sostenute dalle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, sono incentivate nella misura del 50%. |
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CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICIPer gli interventi di TIPO 1, lettera C) e per quelli di TIPO 2, il GSE predispone, rende pubblico e aggiorna costantemente un elenco (brevemente detto “Catalogo”), contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica conformi ai requisiti tecnici previsti dal D.M. 16/02/2016. Per apparecchi relativi ad interventi di TIPO 1, lettera C) e di TIPO 2, lettere A), B), D) ed E), la potenza termica utile nominale dell’apparecchio è inferiore o uguale a 35 kW. Per l’installazione di apparecchi contenuti nel Catalogo è prevista una procedura semplificata per l’accesso agli incentivi. |
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PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO E LA FRUIZIONE |
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Procedura per l’accessoSi riporta di seguito una schematica tabella relativa alla procedura di accesso agli incentivi, rinviando per ulteriori dettagli alla consultazione dell’art. 6 del D.M. 16/02/2016, delle regole applicative e del sito web del GSE. Tabella 5 Sintesi procedura di accesso all’incentivo
Si riporta di seguito uno schema riepilogativo della procedura di accesso diretto (senza prenotazione) all’incentivo (Fonte: GSE). |
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Fruizione dell’incentivo e ammontareL’incentivo è erogato in rate costanti annuali, per il numero di anni indicato nella precedente Tabella 3, a meno che non risulti di ammontare inferiore a 5.000 Euro, nel qual caso sarà erogato in una rata unica. Per le sole pubbliche amministrazioni: - qualora optino per la procedura di accesso diretto (di cui all’art. 6, comma 1), è possibile richiedere l’erogazione dell’incentivo in una unica rata anche se di importo superiore a 5.000 Euro; - qualora optino per la procedura di accesso con prenotazione (di cui all’art. 6, comma 4), è possibile richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. La rata di acconto è pari ai 2/5 del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 5 anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di 2 anni. L’ammontare dell’incentivo è calcolato secondo quanto indicato dall’Allegato II, cui si rinvia, e non può in ogni caso superare il 65% delle spese sostenute e dichiarate. In sintesi, l’incentivo di base è pari al 40% della spesa ammissibile, con le seguenti varianti: - incentivo pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli interventi riguardanti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato degli edifici della pubblica amministrazione realizzati nelle zone climatiche E ed F; - incentivo pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per interventi integrati edificio-impianto; - incentivo pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per la realizzazione di interventi atti a rendere l’immobile un edificio a energia quasi zero. Rispetto alla precedente versione del “Conto termico”, di cui al D.M. 18/12/2012, quanto alla misura massima dell’incentivo erogabile, vi è un aumento sostanziale, nell’ordine del 50%, del valore massimo per le diverse tipologie di intervento, che ora va dal minimo di 3.000 Euro per l’installazione di caldaie a condensazione ad un massimo di 1.750.000 Euro per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Per ulteriori dettagli, si fa rinvio: - alla Tabella 5 dell’Allegato II al D.M. 16/02/2016 per i coefficienti di calcolo dell’incentivo ed il relativo valore massimo; - alla Tabella 19 dell’Allegato II al D.M. 16/02/2016 per i costi unitari massimi ed il valore massimo erogabile per le diagnosi energetiche ante-intervento e per la successiva redazione dell’APE. Nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. |
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Confronto con Ecobonus e Bonus ristrutturazioniIn conclusione, va sottolineato come l’alto limite massimo dell’incentivo erogato con il Conto termico e la sua erogazione in 2 o 5 anni lo rende - a parità di altre circostanze - più appetibile rispetto agli altri incentivi previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e norme correlate (detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio), che prevedono invece una fruizione in 10 anni. Su questi ultimi incentivi si veda Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, misure antisismiche, acquisto mobili. Quanto detto vale soprattutto per gli interventi di più grande entità. Il confronto si pone solamente per i privati, poiché gli incentivi alternativi menzionati non riguardano le pubbliche amministrazioni, che trovano pertanto nel Conto termico un utilissimo strumento per portare a termine i propri progetti di efficientamento energetico. () Si ricorda in estrema sintesi che l’art. 5 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, dispone che a partire dall’ anno 2014 e fino al 2020 siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati per almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici è data la possibilità, in alternativa, di realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quelli ottenibili grazie alla riqualificazione annuale della superficie suddetta. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo “Le azioni per l’efficienza energetica in edilizia nel D. Leg.vo 102/2014” (Fast Find AR1014). legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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