Articolo prima aggiunto dalla L.P. 01/07/2013, n. 13 e poi abrogato dalla L.P. 21/10/2020, n. 9, così recitava:

“Art. 1.1 - Trasparenza nelle concessioni

1. La Provincia può assegnare concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico a società fiduciarie, a società partecipate direttamente da società fiduciarie o a società in cui società fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile su soci della società medesima, solo se queste rendono nota l'identità dei fiducianti prima dell'adozione del provvedimento di concessione, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'amministrazione concedente. Tali società sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta nell'identità dei fiducianti entro trenta giorni da quando si è verificata.

2. Quando, successivamente al rilascio della concessione, società fiduciarie acquisiscono partecipazioni dirette o indirette di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile in società concessionarie diverse da quelle previste dal comma 1, la società concessionaria è tenuta a comunicare all'amministrazione concedente l'identità dei fiducianti entro trenta giorni. Si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.”

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