L. P. Trento 21/10/2020, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 21/10/2020, n. 9

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 10/05/2022, n. 117
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CAPO I - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (disposizioni per l'attuazione del decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 235. istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il trentino - alto adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)
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Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Il titolo della legge provinciale n. 4 del 1998 è so

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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. L'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale, questa legge disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i t

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Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998 dopo la lettera b) è inserita

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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 1.4 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1.3 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1.4 - Cessione dei beni alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, o in caso di decadenza o rinuncia, ai beni inerenti alla concessione si applica la disciplina prevista dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale. I beni sono acquisiti privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami e di qualsiasi titolo che possa pregiud

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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. La rubrica dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico".

2. Al comma 1 dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Le domande di rilascio delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "Prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni";

b) le parole: ", in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico, " sono sostituite dalle seguenti: "con il procedimento di cui all'articolo 1-bis 1.1";

c) alla fine del comma sono inserite le parole: "Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai Ministeri competenti in materia di ambiente e sviluppo economico per eventuali osservazioni."

3. Nel comma 1.1 dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, dopo le parole: "della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

4. Dopo il comma 1.1. dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"1.2 Concluse le verifiche previste dal comma 1 e al fine di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Provincia richiede, ove necessario, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) alla competente autorità statale o provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

1.3. Con riguardo alla valutazione di impatto ambientale finalizzata alla assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto, la Provincia può definire d'intesa con il Ministero competente in materia di ambiente indirizzi operativi finalizzati a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione degli studi di impatto ambientale.

1.4 Se la valutazione d'impatto ambientale è di competenza provinciale, il provvedimento di VIA è relativo anche agli impianti esistenti ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali sulla base di un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità e secondo la procedura di cui alla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).

1.5. Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono essere assegnate:

a) ad operatori economici individuati attraverso lo svolgimento di una procedura di gara a evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico - privato costituite secondo quanto previsto da questa legge;

c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

1.6. L'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare anche:

a) congiuntamente più concessioni aventi scadenza nello stesso anno, quando la gestione unitaria risulta opportuna sotto il profilo economico-produttivo o gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici;

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Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 1-bis 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 1-bis 1.1 della le

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Art. 10 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.2 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.2 - Operatori economici e requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del medesimo decreto e che non sono stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza di una concessione idroelettrica da parte della Provincia o di altre amministrazioni. Inoltre essi devono possedere i requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e patrimoniali previsti da quest'articolo.

2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

a) aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi antecedenti alla data d'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, un impianto idroelettrico avente potenza nominale media annua pari ad almeno 3000 kW;

b) aver gestito, nel triennio antecedente alla data d'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, impianti idroelettrici che abbiano immesso in rete energia:

1) non inferiore a 1000 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è superiore a 50 MW;

2) non inferiore a 400 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 20 e 50 MW;

3) non inferiore a 200 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 10 e 20 MW;

4) non inferiore a 100 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tr

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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.3 - Canoni di concessione e altre somme dovute dal concessionario

1. Il canone annuo di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utilizzo di acqua pubblica. L'annualità è dovuta in via anticipata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il canone decorre dalla data di affidamento della concessione.

2. Il canone per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale, oggetto della concessione, è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nomin

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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.4 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.4 - Criterio di aggiudicazione

1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo prevalenza agli aspetti di carattere economico o, se motivato con riguardo alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara, attribuendo prevalenza ad altri aspetti. Tra i criteri di selezione, oltre a quello inerente l'offerta economica relativa ai canoni posti a base di gara, possono rientrare in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara:

a) gli interventi e gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza nella capacità produttiva dell'impianto idroelettrico provinciale tramite l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

b) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino

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Art. 13 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.5 nella legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.6 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.6 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

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Art. 15 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.7 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.7 - Garanzia definitiva e polizze assicurative

1. Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11, secon

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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.8 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.8 - Provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico

1. Il provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico comprende la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico e tutti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti, e ne reca l'indicazione esplicita. Devono essere successivamente acquisiti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi e degli investimenti presentati ai fini della valutazione prevista dall'articolo 1-bis 1.4. Nell'ambito del provvedimento unico la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica t

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Art. 17 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.9 nella legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.10 nella legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 1-bis 1.11 nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 1-bis 1.11 - Tavolo di confronto

1. È istituito il tavolo provinciale di confronto tra la Provincia e i soggetti interessati dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per assicurare l'informazione e la partecipazione alle strategie e agli indirizzi sull'assegnazione e la gestione delle medesime concessioni.

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Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 1-bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998
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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 26-quater della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26-quater

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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 26-sexies nella legge provinciale n. 4 del 1998

"Art. 26-sexies - Investimenti del concessionario su beni della Provincia

1. Il titolare della concessione assegnata ai sensi dell'articolo 1-bis 1 ha l'obbligo di progettare e realizzare, con oneri a proprio carico e nel periodo di concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli investimenti per rinnovazione o sostituzione, nonché per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare nel tempo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto idroelettrico provinciale, o di parte di esso, che sono individuati nel piano degli interventi e investimenti obbligatori.

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Art. 23 - Inserimento dell'articolo 26-septies nella legge provinciale n. 4 del 1998

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Art. 24 - Abrogazione dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 1998
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CAPO II - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)
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Art. 25 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis - Comunità energetiche

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi provinciali di riduzione delle emissioni climalteranti mediante l'incremento dell'autoproduzione di energia, in particolar modo da fonti rinnovabili, e dell'autoconsumo sul territorio provinciale, nonché in attuazione della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la Provincia promuove la formazione di comunità energetiche, partecipate

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Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"1.1. I titolari di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua compresa tra i 220 kW e i 3000 kW forniscono annualmente alla Provincia, per servizi pubblici e categorie di utenze previste dall'articolo 23, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione con le modalità fissate ai sensi del comma 1-bis."

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CAPO III - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)
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Art. 28 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Nel secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: ", escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettri

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Art. 29 - Integrazione dell'articolo 16-sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 16-sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono inseriti i seguenti:

"1-quater. Le concessioni relative a pic

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Art. 30 - Integrazione dell'articolo 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'impatto ambientale e della va

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CAPO IV - Modificazioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)
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Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 50-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "titolari del trattamento dei dati personali contenuti nel fascicolo aziendale" sono inserite le seguenti: "o in altre banche

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CAPO V - Disposizioni finanziarie
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Art. 32 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 8, comma 13, lettera c), non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).

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