Articolo abrogato dalla L.P. 21/10/2020, n. 9, così recitava:

“Art. 30 - Autorizzazione di spesa

1. Per l'assegnazione del capitale di dotazione di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

2. Per i fini di cui all'articolo 24 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999.”

Dalla redazione