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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 26-octies - Disposizioni transitorie concernenti la sperimentazione gestionale
1. Nella prima applicazione dell'articolo 1-bis 1, commi 1.5, lettera c), e 1.5.1, la Provincia promuove forme di partenariato ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, e può conseguentemente disporre, sulla base di apposito accordo di programma con i comuni territorialmente interessati, il temporaneo mantenimento di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, allo scopo di attuare un progetto di sperimentazione gestionale per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) tutelare la libertà di iniziativa e l'equilibrio del mercato, promuovendo un'effettiva concorrenza, anche diretta ad evitare la concentrazione delle procedure di assegnazione ed un eccesso di offerta sul territorio provinciale in un ristretto arco temporale;
b) definire criteri e parametri correlati ad uno sviluppo sostenibile duraturo, coerente con l'evoluzione in atto del quadro normativo e programmatico dell'Unione europea, statale e provinciale in materia.
2. La sperimentazione gestionale prevista dal comma 1 è subordinata alla presentazione alla Provincia, entro 90 giorni decorrenti dalla data stabilita con apposita deliberazione della Giunta provinciale di avvio del procedimento ai sensi di questo articolo, da parte di comuni il cui territorio è contrassegnato dalla presenza di opere e impianti di cui all'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933 di un progetto recante almeno i seguenti contenuti e requisiti:
a) la concessione o le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico considerate dal progetto sperimentale siano in titolarità di società a prevalente partecipazione diretta o indiretta comunale;
b) il progetto di sperimentazione gestionale presenti una durata determinata in coerenza con il suo sviluppo, conformando conseguentemente la durata delle concessioni di cui alla lettera a) alla durata del progetto sperimentale;
c) le società titolari delle concessioni indicate alla lettera a) abbiano condiviso e sottoscritto il progetto di sperimentazione presentato dai comuni alla Provincia;
d) siano indicati le misure e gli investimenti, anche a carattere infrastrutturale, volti a favorire la crescita della comunità territoriale interessata dal progetto sperimentale, evidenziando anche eventuali convergenze e integrazioni con l'attivazione di comunità di energia rinnovabile o con la programmazione degli interventi relativi ai giochi olimpici o paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale;
e) il concessionario o i concessionari indicati alle lettere a) e c) devono garantire la devoluzione di almeno il 20 per cento dell'utile annuale netto di impresa da destinare alle finalità di cui alla lettera d).
3. All'accordo di programma previsto da questo articolo si applica la disciplina stabilita dall'articolo 28 della legge provinciale n. 23 del 1992, tenendo conto delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge. Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto impianti e derivazioni che interessano il territorio della regione Veneto, resta fermo quanto stabilito dalla legge provinciale 24 luglio 2014, n. 6 (Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1).
4. Prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di programma previsto da questo articolo, la Provincia promuove preliminarmente le occorrenti verifiche presso le pertinenti istituzioni comunitarie, in ragione del contenzioso in materia attivato dalla Commissione europea.”
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