Articolo abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 20, con i limiti indicati nell’art. 39, comma 2, della stessa L.P. n. 20/2012, così recitava:

“Art. 23 (Modalità di utilizzo dell'energia di cui all'articolo 21) — 1. Le domande di ammissione alla fornitura dell'energia elettrica sono presentate entro i termini e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e all'assegnazione dell'energia elettrica disponibile fra i gestori di servizi e le categorie di utenti di cui all'articolo 21, previa istruttoria espletata dall'azienda.

3. La cessione dell'energia è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'azienda e i soggetti assegnatari, con la quale sono stabiliti le modalità per la cessione stessa e il periodo di somministrazione dell'energia e sono disciplinati i rapporti economici.

4. Per la cessione dell'energia l'azienda è autorizzata a stipulare convenzioni con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e con i soggetti che operano nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica dirette a definire le modalità tecnico-economiche relative alle forniture di energia elettrica.”

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