Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 02/05/2022, n. 4, così recitava:

"2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:

a) procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

b) valutazione dell'impatto ambientale;

c) lavori pubblici;

d) autorizzazione integrata ambientale."

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