Comma prima sostituito dalla L.P. 15/12/2004, n. 10 e poi abrogato dalla L.P. 21/10/2020, n. 9, così recitava:

“1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati “almeno sei mesi”N70 prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.”

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