Articolo aggiunto dalla L.P. 28/12/2009, n. 19 e poi abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 20, con i limiti indicati nell’art. 39, comma 2, della stessa L.P. n. 20/2012, così recitava:

“Art. 26-bis (Disposizioni in materia di determinazione dell'ambito minimo per la distribuzione di gas naturale) — 1. Alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, provvede la Provincia, ai sensi e con le modalità dell'articolo 13, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. Questi ambiti sono definiti dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di determinazione degli ambiti territoriali minimi per il restante territorio nazionale ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007.”

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