Articolo abrogato dalla L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, così recitava:

“Art. 4 (Operatività) — 1. Al fine di provvedere ai compiti di cui all'articolo 3, l'azienda opera anche attraverso la costituzione di società di capitali a capitale prevalentemente pubblico.

2. Al fine di mantenere livelli di competenza adeguati a quelli nazionali ed europei nelle società di cui al comma 1, l'azienda può promuovere la partecipazione in esse di società con riconosciute competenze in campo energetico.”

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