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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 16/06/2017, n. 3
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- L.P. 05/08/2024, n. 9
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Capo I - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) |
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Art. 1 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le pa |
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Art. 2 - Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel numero 2) della lettera b) del comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "demolizione e ricostruzione" sono inserite le seguenti: "del 50 per cento dell'altezza |
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Art. 3 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 |
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Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "valorizzano la limitazione" sono sostituite dalle seguenti: "perseguono l'obiettivo della limitazione". 2. Nella lettera b) del comma 1 de |
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Art. 5 - Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dop |
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Art. 6 - Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Alla fine del comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseri |
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Art. 7 - Integrazioni dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "le aree commerciali" sono inserite le seguenti: " |
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita l |
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Art. 9 - Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il se |
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Art. 10 - Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il se |
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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "La variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi de |
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Art. 12 - Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "qua |
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Art. 13 - Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le p |
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Art. 14 - Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "pre |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Alla fine del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale." 2. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente: "2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione pre |
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Art. 16 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Il comma 3 dell'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "pubblica o agevolata" sono sostituite dalla seguente: "abitativa". |
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Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "2 bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio: a) le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche; b) i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico; c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità." 2. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "aree urbane consolidate" sono inserite le seguenti: "e aree residenziali sature,". |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 6 dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "Negli altri casi la riduzione della fascia di rispetto è autorizzata dalla struttura provinciale co |
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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "linee ferroviarie," sono inserite le seguenti: "autostrade,". 2. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere c), d), e), i), m) e, all'interno dei centri abitati, lettere 1) e n)." sono soppresse. 3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti: "d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio; d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d); |
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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dop |
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Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. La rubrica dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra |
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Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 |
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Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: "e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi: |
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Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "di efficienza energetica" sono inserite le seguenti: ", di tutela del pericolo idrogeologico". 2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri al colmo del tetto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superior |
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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo l'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "Art. 78 bis - Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, tra quelli assoggettati |
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Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è |
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Art. 28 - Modificazione dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 3 dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: ", con le |
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Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le |
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Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "La relaz |
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Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: "a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;". |
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Art. 32 - Integrazione dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 4 dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: |
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Art. 33 - Modificazioni dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta". 2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "limitatamente ai pri |
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Art. 34 - Inserimento dell'articolo 90 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo l'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "Art. 90 bis - Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione 1. Ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territ |
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Art. 35 - Modificazione della rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole |
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Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "soggette al rilascio" sono inse |
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Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella rubrica dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di agibilità". 2. Nel comma 2 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: "certificazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata". 3. Nel comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "certi |
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Art. 38 - Modificazione dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "o dal reg |
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Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "o con i |
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Art. 40 - Modificazioni dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. All'inizio del comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inse |
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Art. 41 - Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Alla fine del comma 2 dell'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inser |
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Art. 42 - Inserimento dell'articolo 108 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo l'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "Art. 108 bis - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela d |
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Art. 43 - Modificazione dell'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. L'alinea del comma 2 dell'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostitui |
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Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Alla fine del comma 3 dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "I parametri della densità fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale." |
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Art. 45 - Integrazioni dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Alla fine del comma 1 dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesag |
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Art. 46 - Integrazioni dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 2 dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 47 - Inserimento del capo III bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015 |
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Art. 48 - Inserimento dell'articolo 118 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo l'articolo 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel capo III bis, è inserito |
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Art. 49 - Modificazione dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "200 met |
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Art. 50 - Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "nei regolamenti edilizi comunali, ne |
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Art. 51 - Modificazioni dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 14 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo d |
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Art. 52 - Integrazioni dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 8 dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 53 - Integrazione dell'articolo 124 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 1 dell'articolo 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il s |
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Capo Il - Modificazioni di disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia |
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Art. 54 - Integrazione dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 sono inserit |
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Art. 55 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 4 bis - Contributo alle spese relative alle verifiche tecniche relati |
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Art. 56 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 è inserito il seguente: |
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Art. 57 - Integrazioni dell'articolo 23 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n.7)1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis". |
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Art. 58 - Modificazione dell'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 141. Nel comma 1 dell'ar |
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Art. 59 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)1. Nel comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "di stru |
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Art. 60 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 19931. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "di stru |
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Art. 61 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 19931. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, dopo le parole: "e |
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Art. 62 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)1. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "p |
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Art. 63 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "la comunità" sono sostitui |
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Art. 64 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sui campeggi 20121. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente: |
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Art. 65 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012 |
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Art. 66 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 20121. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "di un livello di classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione". 2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente: "2. La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all'aperto." |
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Art. 67 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 20121. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla segu |
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Art. 68 - Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 20121. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserita la segu |
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Art. 69 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 20121. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti: "b bis) i |
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Art. 71 - Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, le parole: "possono e |
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Art. 72 - Integrazione dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 20021. Alla fine del comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserit |
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Art. 73 - Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente: |
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Art. 74 - Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Prima del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente: "01. In attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presiden |
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Art. 75 - Entrata in vigore1. Il capo I di questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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