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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/06/1999, n. 6
L. R. Lazio 07/06/1999, n. 6
L. R. Lazio 07/06/1999, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 20/06/2017, n. 6
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 13/12/2013, n. 10
- L.R. 16/12/2011, n. 16
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- L.R. 10/08/2010, n. 3
- L.R. 20/05/2009, n. 17
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 19/03/2008, n. 4
- L.R. 28/12/2007, n. 27
- L.R. 18/09/2006, n. 10
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 17/02/2005, n. 9
- L.R. 27/01/2005, n. 6
- L.R. 13/09/2004, n. 11
- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 18/09/2002, n. 32
- L.R. 20/06/2002, n. 15
- L.R. 16/04/2002, n. 9
- L.R. 18/02/2002, n. 6
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 04/09/2000, n. 26
- L.R. 13/04/2000, n. 7
- L.R. 22/12/1999, n. 40
- L.R. 05/10/1999, n. 24
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Art. 1 - Art. 4 Omissis
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Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l’istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica, l’assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture1. Alla lettera a) del primo comma, dell’articolo 3 della L.R. n. 43/1997, dopo le parole "di competenza diretta della Regione," sono aggiunte le seg |
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Art. 6 - Abrogazioni della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e della legge regionale 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai movimenti franosi1. La legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e la |
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Art. 7 - Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa disposizione transitoria1. La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 è abrogata a decor |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 221. Dopo la lettera o-octies) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 sono aggiunte le seguenti: “o-novies) ammodernamento e potenziamento di via della Pisana nel comune di Roma dal Grande Raccordo Anulare a Via di Malagrotta; o-decies) progettazione per l’ammodernamento della SS 2 Cassia fra il Km 41,870 e il Km 74,400; |
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Art. 10 - Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico1. Per lo svolgimento delle attività di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazione con la |
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Art. 11 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34, concernente l’intervento per lo sviluppo socio economico della Provincia di Rieti1. All’articolo 5 della L.R. n. 34/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "denominato Consorzio" sono aggiunte le seguenti: "e dell’area industriale del Comune di Borgorose"; b) al comma 2, dopo le parole "al |
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Art. 12 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del suolo1. Alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 9 della L.R. n. 53/1998, dopo le parole "dal R.D. n. 523/1904" sono inserite le seguenti: "e dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368". 2. |
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Art. 15 - Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l’autorizzazione a dipendenti regionali all’esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati" |
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Art. 16 - Modificazioni all’articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di formazione professionale, come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 111. L’articolo 28 della l.r. 23/1992, come modificato dall’articolo 48, della l.r. 11/1997 è sostituito dal seguente: Art. 28 - (Rendicontazione) |
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Art. 17 - Art. 19 Omissis
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Art. 20 - Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del Comune di Fiumicino1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 il patto territoriale di |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Modificazioni all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, concernente la costituzione di una società regionale di garanzia fidi |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo1. La Regione, ai sensi dell’articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di una società a prevalente partecipazione pubblica denominata "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", di seguito definita "Agenzia", quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l’incentivazione e la salvaguardia dell’occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia, in particolare: a) opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso: 1) l’incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d’impresa; 2) il sostegno alle imprese per l’accesso al credito e ad altre fonti di finanziamento e garanzia; 3) l’organizzazione di assistenza tecnica alle imprese; b) nell’ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa - di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati - a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell’occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio; c) opera per l’acquisizione, l’utilizzo e l’ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno allo sviluppo regionale e di rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario - direttamente o tramite società specializzate - la funzione di organismo intermediario, beneficiario o attuatore; d) opera per lo sviluppo di progetti di miglioramento dell’attrattività localizzativa del territorio regionale e per l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio; |
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Art. 25 - Istituzione di un fondo straordinario per l’occupazione1. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria delle leggi regionali i cui interventi siano in grado di attivare in tempi rapidi nuove occasioni di lavoro a prospettive occupazionali stabili di lavoro è istituito per l’anno 1999 un fondo straordinario per l’occupazione. La dotazione iniziale del fondo è stab |
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Art. 26 - Abrogazione del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, in materia di consorzi di bonifica1. Allo scopo di rendere coerente l’azione della Regione Lazio con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 14 luglio 1 |
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Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente il regime urbanistico dei terreni di uso civico |
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Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Modificazioni all’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall’articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 141. Al comma 1 dell’articolo 40 della L.R. n. 29/1997 le par |
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Art. 31 - Disposizioni relative all’applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, concernente lo sviluppo delle strutture culturali1. Per l’anno 1999, il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all’articolo 1 primo comma, lettera b) della L.R. n. 21/1984, modificata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 71, è finalizzato, prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali già finanziate con precedenti provvedimenti da parte della Regione Lazio, per consentirne la piena fruibilità. Il piano deve prevedere l’elenco delle opere e l’importo presunto a carico della Regione per ciascuna di queste. La concessione del contributo è disposta, successivamente all’adozione del piano con deliberazione di Giunta regionale, subordinatamente: |
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Art. 32 - Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall’Istituto di credito sportivo previsto dall’articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili1. Per l’anno 1999 la Giunta regionale, fatte salve le eventuali integrazioni del fondo nazionale, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, previste per la erogazione dei sussidi dovuti ai lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, con propria deliberazione fissa i nuovi criteri per destinare le risorse finanziarie per favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari della disciplina transitoria ex articolo 19 del D.Lgs. n. 468/1997, e stabilisce le modalità di presentazione delle richieste di contributo. 2. Per l’erogaz |
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Art. 36 - Determinazione della spesa storica prevista dall’articolo 37 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto pubblico locale1. La spesa storica prevista dall’articolo 37, comma 1, della L.R. n. 30/1998 deve intendersi, per l’anno 1999, pari allo stanziamento iscritte al capitolo 43101 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziari |
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Art. 37 - Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto pubblico locale1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della L.R. n. 30/1998, è abrogata. 2. Al comma 4 dell’articolo 8 della L.R. n. 30/1998 dopo l |
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Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, concernente l’abitato storico del Comune di Calcata (VT)1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 2/1993 è sostituito dal seguente: |
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44, concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 20001. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 44/199 |
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Art. 41 - Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 251. La FI.LA.S. è autorizzata a trasferire una quota pari a lire 600 milioni dal fondo speciale già attribuito ai sensi della legge regionale 9 marzo |
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Art. 43 - Incentivi per l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive1. Per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione attraverso l’istituzione dello sportello unico, la Regione, considerato l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marz |
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Art. 44 - Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di edilizia economica e popolare1. Nei casi di prestiti regionali erogati ai comuni ai sensi della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73, gli enti interes |
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Art. 45 - Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, in materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 59/1995 |
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Art. 46 - Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale1. N8 2. |
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Art. 47 - Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali protette regionali, da ultimo modificata dall’articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. Disposizioni transitorie)1. L’articolo 22 della l.r. 29/1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 22 - (Strutture organizzative e dotazioni organiche) 1. Le strutture organizzative degli enti di gestione delle aree naturali protette e le relative dotazioni organiche, con l’indicazione delle specifiche professionalità, sono definite dal consiglio direttivo di ciascun ente nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale destinati al finanziamento delle spese relative al personale dell’ente stesso, e sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale. La definizione delle strutture organizzative e le dotazioni organiche sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18. 2. Gli enti di gestione delle aree naturali protette procedono periodicamente, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, con le modalità previste dal comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, ove necessario, procede alla modifica della deliberazione di cui al comma 1.”. 2. L’articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Art. 23 - (Personale) 1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di proprio personale |
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Art. 48 - Art. 49 Omissis
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Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Istituzione di un fondo straordinario per l’edilizia scolastica1. La Regione Lazio istituisce un fondo straordinario di lire 10 miliardi per l’edilizia scolastica per favorire la ristrutturazione e l’adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene per fina |
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Art. 53 - Art. 54 Omissis
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Art. 55 - Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni in materia di pianificazione territoriale1. In attesa dell’emanazione della legge regionale sul governo del territorio ed anche in assenza del quadro di riferimento territoriale regionale, le province possono adottare il piano territoriale provinciale di coordinamento, di seguito denominato piano, secondo le procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 2. Lo schema di piano, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della Provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla Provincia stessa tutti i soggetti interessati possono presentare alla Provincia osservazioni sullo schema di piano. 4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Provincia adotta il piano modificandolo, eventualmente, sulla base delle osservazioni accolte e predispone una relazione contenente le controdeduzioni sulle osservazioni pres |
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Art. 56 - Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo1. All’articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 prima delle parole “La limitazione”, sono inserite le seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985”; b) al comma 9, dopo la parola “esistente”, sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter”; c) al comma 11 le parole “o servizi”, sono sostituite dalle seguenti: “o servizi ed interventi”; d) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: “14-bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell’attraversamento dei corsi d’acqua. Il tracciato dell’infrastruttura deve mantenere integro il corso d’acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30. 14-ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d’acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l’assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 7 della l. 1497/1939, ma all’obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell’assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all’ |
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Art. 57 - Omissis
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Art. 58 - Modificazioni all’articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilità ed acquedotti rurali1. Al comma 1 dell’articolo 42 della L.R. n. 14/1998, le pa |
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Art. 59 - Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, concernente il Comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica1. L’articolo 5 della l.r. 9/1983, come modificato dagli articoli 10 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, 40 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 è sostituito dal seguente: “Art. 5 1. L’assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualità di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale può disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, e |
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Art. 60 - Modificazioni all’articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, in materia di beni e servizi culturali del Lazio1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 42/1997 sono |
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Art. 61 - Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa1. La Regione Lazio, tenuto conto dell’alto valore ambientale e della singolarità e pregio del Giardino di Ninfa (LT), partecipa per favorire l’intervento di naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e il ripristino della flora pontina sulla base del p |
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Art. 62 - Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell’Alto Reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 19791. L’articolo 1 della L.R. n. 4/1982, va interpretato nel s |
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Art. 63 - Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente interventi per i comuni della Provincia di Rieti colpiti da eventi sismici1. Al comma 2 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/1998 dopo le |
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Art. 64 - Omissis
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Art. 65 - Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali |
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Art. 66 - Omissis
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Art. 67 - Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 51/1996 è abrogata. 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 51/1996 è aggiunta la seguente: “c-bis) qualora le società o le imprese individuali si siano costituite precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono documentare, nel progetto da esse predisposto, di aver incrementato il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1, lettera a) in misura pari a quella esistente, detratta un’unità per le sole società.”. |
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Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4, in materia di polizia forestale1. L’articolo 7 dell’allegato A alla L.R. n. 4/1999 è così integrato: "In considerazione delle diverse caratteristiche orografiche e climatiche presenti nel te |
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Art. 70 - Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali1. Le aziende sanitarie locali devono contabilizzare le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595. 1-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1: a |
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Art. 71 - Art. 72 Omissis
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Art. 73 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49, in materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi |
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Art. 74 - Art. 77 Omissis
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Art. 78 - Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico1. Nell’ambito del decentramento in applicazione del decreto legisl |
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina1. Per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Consorzio ASI Roma Latina, per gli agglomerati di Castel Romano, Santa Palomba, Apri |
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Art. 81 - Concorso della Regione al Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella Provincia di Roma, P.R.U.S.S.T.1. Al fine di concorrere con l’amministrazione provinciale di Roma alla realizzazione degli interventi connessi con il programma di riqualificazione |
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Art. 82 - Disposizioni in materia di comunità giovanili |
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Art. 83 - Art. 84 Omissis
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Art. 85 - Censimento del patrimonio immobiliare regionale1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita, la commissione consiliare competente, provv |
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Art. 86 - Art. 88 Omissis
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Art. 89 - Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest1. Per il risanamento dell’elettrodotto Civitavecchia - Roma Ovest, località Pisana, che interessa la sede del Consiglio regionale, la Regione Lazio |
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Art. 90 - Omissis
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Art. 91 - Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata dall’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione della pratica sportiva |
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Art. 92 - Omissis
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Art. 93 - Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 231. Le domande per l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale. Il termine assegnato per la presentazione delle domande per l’ammissione a benefici e provvidenze non può essere inferiore a trenta giorni. N18 2. N19 2-bis. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari in favore degli enti locali, delle aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto, nonché ai benefici e alle provvidenze erogati dal Consiglio regionale. N20 3. Per le opere ed i lavori pubblici, le domande devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che attesta l’immediata attuabilità dell’interve |
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Art. 94 - Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale definite dal programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dai programmi di ricerca dell’Unione Europea, dai progetti finalizzati di ricerca del Ministero per le politiche agricole |
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Quadro A - Omissis
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