Articolo abrogato ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 13/12/2013, n. 10, a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attività di cui al comma 4 dello stesso articolo, così recitava:

Art. 22 - Modificazioni all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, concernente la costituzione di una società regionale di garanzia fidi

1. All’articolo 52 della L.R. n. 11/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "con compiti di gestione del programma di attività" sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "finanziamenti a medio" sono inserite le seguenti "e lungo";

c) al comma 5 le parole: "commisurata all’entità delle garanzie rilasciate" sono soppresse;

d) al comma 8 le parole: "e limitatamente al 30 per cento del totale" sono soppresse.”

Dalla redazione