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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 08/05/1904, n. 368
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 507
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 12/07/1961, n. 603
- L. 18/10/1948, n. 1291
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PremessaVITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione |
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Articolo unicoÈ approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazio |
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TITOLO I - Disposizioni preliminari |
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Art. 1.Per le attribuzioni stabilite dal T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, della L. 7 luglio 1902, n. 333, e dal presente regolamento, il Prefetto, l'Ispet |
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Art. 2.Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta di interessati. Il Prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, nel quale sia |
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Art. 3.Se il territorio della bonifica si estende a diverse Province, il Prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle Province le co |
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Art. 4.Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme più de |
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Art. 5.Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'Ispettor |
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Art. 6.Agli effetti della L. 25 giugno 1865. n. 2359, sulle esprop |
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Art. 7.Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche N1, con |
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Art. 8.Con la divisione in bacini, salva la approvazione definitiva ai termini dell'art. 16 ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente d |
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TITOLO II - Bonifiche di prima categoria |
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Capo I - Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato |
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Art. 9.Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina: |
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Art. 10.Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve farsi secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895, per la compilazione dei progett |
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Art. 11.Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200.000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruz |
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Art. 12.Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti: a) il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini de |
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Art. 13.Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico, da cui risultino: 1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli |
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Art. 14.Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo in |
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Art. 15.Il Prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi: |
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Art. 16.Con uno o più decreti il Ministero, dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed |
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Capo II - Consorzi per le opere di bonifica di 1ª categoria |
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Art. 17.Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi: |
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Art. 18.I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro |
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Art. 19.Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'Assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa t |
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Art. 20.Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, q |
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Art. 21.Il Prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati, pubblica un manifesto col quale: a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti; b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la mag |
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Art. 22.L'assemblea è presieduta da persona scelta dal Prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del Prefetto della Provincia, nel cui territorio trovasi il luogo |
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Art. 23.Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal Sindaco o da un notaio. |
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Art. 24.Il Presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa la discussione, propone all'Assemblea di deliberare: a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio; |
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Art. 25.Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun Presidente annunzia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero |
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Art. 26.Il Presidente dell'Assemblea o della prima sezione invia immediatamente al Prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, |
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Art. 27.Il Prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi. In tal caso la proposta s'intende approva |
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Art. 28.Il Ministero, udito, quando vi siano opposizioni di ordine tecnico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto reale per la costit |
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Art. 29.Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio, ovvero se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere: a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo più opportuno della Provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso; b) alle rappre |
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Art. 30.La deputazione provvisoria richiede al Prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle Assemblee generali dei consorzi e dei p |
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Art. 31.Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione provvisoria la trasmette al Prefetto insieme ai verbali delle Assemblee genera |
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Art. 32.Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29, lo statuto così approvato regola, per la sola durata della esecuzione dell'opera, il consorzi |
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Art. 33.Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio, e quindi cessa da ogn |
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Capo III - Bonifiche da eseguirsi per concessione |
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Art. 34.La concessione delle opere di bonifica di 1ª categoria può essere accordata: |
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Art. 35.Le associazioni volontarie fra Province e Comuni, di cui al capoverso b) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli |
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Art. 36.Alla domanda di concessione, da presentarsi al Prefetto, debbono essere uniti: 1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinta con tinte diverse per Province, Comuni e comprensori; |
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Art. 37.Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo, il richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massi |
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Art. 38.Il Prefetto, accettata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile |
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Art. 39.Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di poter accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del tesoro, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati: |
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Art. 40.Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la |
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Art. 41.Il Prefetto dispone la pubblicazione: a) del |
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Art. 42.Salvo il caso di cui all'art. 34, lettera d), l'obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal |
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Art. 43.Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di concessione, il progett |
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Capo IV - Consorzi di manutenzione |
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Art. 44.Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino: a) l'indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt. 19 e 28, od in mancanza l'elenco, dei consorzi compresi per intero nel perimetro de |
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Art. 45.Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e provvede: |
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Art. 46.Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio, formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell'art. 29 lettere a), b), c), d), e), f), k), e con l'aggiunta di quelle: |
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Art. 47.Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici ne |
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Art. 48.I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione, rivolgendone domanda al Pres |
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Art. 49.La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di un delegato, alla visita l |
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Art. 50.Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitiva |
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Capo V - Funzionamento dei consorzi |
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Art. 51.I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti. |
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Art. 52.I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elez |
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Art. 53.Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un d |
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Art. 54.Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvede |
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Art. 55.I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica, sono approvati dall'Ingegnere capo del Genio civile sino all'i |
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Art. 56.I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determin |
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Art. 57.Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la |
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Art. 58.Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, ai termini degli articoli 56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario dell'amminist |
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Art. 59.Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il Prefetto provvedervi |
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Art. 60.Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il regio commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso d |
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TITOLO III - Bonifiche di seconda categoria |
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Art. 61.Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai Prefetti, ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere: a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio: tale consenso |
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Art. 62.La domanda che, ai termini dell'art. 20 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al Prefetto per essere dichiarati obbligatori, deve avere a corredo: |
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Art. 63.Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori s'istituiscono ad iniziativa: a) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno |
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Art. 64.Il Prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti: |
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Art. 65.Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato art. 22 della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del Ge |
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Art. 66.I consorzi obbligatori comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni degli artt. 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a |
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TITOLO IV - Commissione di vigilanza |
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Art. 67.La Commissione di vigilanza, di cui all'art. 13 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, è presieduta dal prefetto e non può farne parte ch |
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Art. 68.Il rappresentante provinciale è nominato dalla Deputazione della provincia nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare. |
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Art. 69.Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti: |
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Art. 70.Quando la bonifica è eseguita dallo Stato, o per concessione dalle provincie e dai comuni, i due delegati dei proprietari interessati sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente: a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due delegati sono nominati dall'assemblea general |
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Art. 71.Quando la bonifica è eseguita per concessione dai proprietari interessati, i due delegati sono nominati: |
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Art. 72.Le funzioni dei componenti la Commissione di vigilanza sono gratuite, ma è ammesso il rimborso delle spese effettivamente occorse per il loro esercizi |
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Art. 73.La Commissione visita collegialmente, almeno una volta l'anno, i lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti approvati. |
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Art. 74.La Commissione elegge un relatore per la compilazione della relazione sullo svolgimento dei lavori dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno suc |
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Art. 75.Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di manutenzione cessa l'ufficio della Commissione di vigilanza, la quale passa i suoi atti all'amm |
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TITOLO V - Disposizioni finanziarie |
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Capo I - Contributo degli enti e proprietari interessati |
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Art. 76.Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministe |
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Art. 77.Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un appalt |
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Art. 78.La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o dagli altri cespiti delegati, sempr |
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Art. 79.Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Province e dai Comuni in caso di bonifi |
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Art. 80.Il numero degli anni, nei quali la Provincia, i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivam |
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Art. 81.Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente ac |
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Art. 82.Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzi |
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Art. 83.Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di |
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Art. 84.Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria, |
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Capo II - Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti |
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Art. 85.La Cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonifica, che dal Min |
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Art. 86.Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero pei Lavori Pubblici versa alla Cassa de |
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Art. 87.I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo sono fatti mediante l'emissione di mandati a favore della Direzione generale della Cassa dei d |
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Art. 88.Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei Lavori pubblici denunzia a quali opere le somme corrispondenti sieno da applicarsi e la c |
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Art. 89.Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorr |
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Art. 90.Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata annua di cui al precede |
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Art. 91.Sulle somme versate nel conto corrente principale la Cassa dei depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare gl'interessi dovuti sulle med |
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Art. 92.La Cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col titolo: «Fondo di riserva |
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Art. 93.I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini entro i quali debbono essere eseguiti alla Cassa dei depositi e prestiti i versamenti |
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Art. 94.Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene liquidato, alla fine di ogni anno solare, l'interesse in una misura uguale a quella tenuta a |
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Art. 95.In esecuzione del disposto dell'articolo 68, ultimo capoverso, del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 95, l'ammontare degli interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti versato in Tesoreria in conto di «Entrate e |
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Art. 96.Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale, sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il Tesoro dell'importo di ma |
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Capo III - Rimborso al Tesoro delle somme anticipate |
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Art. 97.Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici sui capitoli di spese effettive per le opere di bonifica va unito un prospetto indicante il |
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Art. 98.La Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere alla Cassa dei de |
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Art. 99.Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere emessi dal Ministero dei Lavori Pubblici mandati collettivi. |
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Art. 100.Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente art. 98, la Cassa dei depositi e prestiti rimborsa al Tesoro sul conto competen |
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Art. 101.Il rimborso al Tesoro viene eseguito mediante la emissione, da parte della Cassa predetta, di apposito mandato commutabile in quietanza di tesoreria, c |
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Art. 102.La Cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltre che dell'entità, anche delle causali dei rimborsi fatti al Tesoro, e ciò a discriminazione degli e |
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Capo IV - Contribuzioni e riscossioni |
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Art. 103.Nel caso di un'opera di bonifica da eseguirsi per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini n |
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Art. 104.L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e |
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Art. 105.Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base al |
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Art. 106.Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole Province interessate |
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Art. 107.Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a sensi degli artt. 8 e 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro d |
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Art. 108.Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbi |
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Art. 109.La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. |
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Art. 110.Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli el |
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Art. 111.I voli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e, con la firma della Deputazione amministrativa o del suo Pr |
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Art. 112.Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla Deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali o |
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Art. 113.La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia d |
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Art. 114.Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai Prefetti delle |
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Art. 115.L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso. |
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Art. 116.Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, è determinato dalla Deputazione amministrativa, la quale fissa |
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Art. 117.La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all'approvazione del Prefetto. |
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Art. 118.L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere |
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Art. 119.La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la risc |
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Art. 120.Se la Deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti artt. 113 e 114, il Prefetto n |
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Art. 121.L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del Prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazion |
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Art. 122.L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolida |
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Art. 123.Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito |
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Art. 124.Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca il valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontar |
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Art. 125.Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve essere |
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Art. 126.L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere |
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Art. 127.Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il Prefetto autorizza la Cassa depositaria a paga |
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Art. 128.Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commessi abu |
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Art. 129.In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, l |
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Art. 130.Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorzial |
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Art. 131.Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonifica vien fatta, ove non |
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TITOLO VI - Disposizioni di polizia |
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Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze |
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Art. 132.Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali o |
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Art. 133.Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) l'apertura di canali, fossi e qualunque |
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Art. 134.Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137: a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate |
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Art. 135.Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134. |
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Art. 136.Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile: |
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Art. 137.Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone. Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate: |
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Art. 138.Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di b |
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Art. 139.Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compr |
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Art. 140.I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono: a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica; b) aprire tutti quei nuovi f |
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Capo II - Delle contravvenzioni |
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Art. 141.I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e |
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Art. 142. |
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Art. 143.Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti: 1° la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 30.000 N6 per avere eseguito lavori, atti o fatti pei qua |
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Art. 144.Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente compete |
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Art. 145.La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sar |
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Art. 146.È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli prece |
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Art. 147.Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a te |
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Art. 148.Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141, s'intima contemporane |
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Art. 149.I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'Amminis |
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Art. 150.I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere: 1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti; 2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige; |
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Art. 151.Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con |
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Art. 152.Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle |
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Art. 153.Il Prefetto sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli |
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Art. 154.Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso |
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Art. 155.L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della Pubblica Amministrazione, chiamati pe |
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Art. 156.Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimaz |
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Art. 157.La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche |
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Art. 158.Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stes |
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Capo III - Disposizioni speciali |
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Art. 159.Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente local |
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Art. 160.Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso d |
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TITOLO VII - Disposizioni varie |
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Art. 161.Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione, privata, giusta l'art. 62 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, l'am |
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Art. 162.I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro |
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Art. 163.Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, à termini dell'art. 6 della L. 7 lu |
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Art. 164.Le disposizioni del presente regolamento relativo alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contri |
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Art. 165.Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente rego |
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Art. 166.Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile. |
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Art. 167.Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4 |
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Art. 168.I perimetri di bonifica determinati anteriormente al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti. |
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Art. 169.I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente reg |
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Art. 170.Nei casi di cui all'art. 93 del T.U. del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto siano compatibili con quel |
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