La legge detta disposizioni di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
In primo luogo è stata deliberata l’applicazione della procedura abilitativa semplificata per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, disciplinata dall’art. 6 del D. Leg.vo 28/2011, anche agli impianti di microgenerazione (impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico).
Inoltre è stata stabilita l’applicazione del regime degli interventi di attività edilizia libera (par. 11 e 12 del D.M. 10/09/2010 recante le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili) anche:
- agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW;
- agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici;
- agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate.
La Regione ha altresì esercitato la facoltà, prevista dall’art. 6, comma 9, del D. Leg.vo 152/2006, di incrementare del 30% le soglie per la verifica di assoggettabilità degli impianti di competenza della Regione Lazio per le seguenti casistiche:
- impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
- elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
Infine è stata individuata nell’apposita struttura dell’Assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali l’autorità competente per i procedimenti di VIA e VAS, mentre la competenza a rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è delegata alle province, fatti salvi gli impianti di gestione dei rifiuti, per i quali resta invece competente la Regione.