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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 11/06/1998, n. 180
D.L. 11/06/1998, n. 180
D.L. 11/06/1998, n. 180
D.L. 11/06/1998, n. 180
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in G.U. 15/06/1998, n.137
- L. 03/08/1998, n. 267 (Legge di conversione). In vigore dal 08/08/1998, in corsivo
- L. 23/12/1998, n. 448
- D.L. 13/05/1999, n. 132 (L. 13/07/1999, n. 226)
- D.L. 12/10/2000, n. 279 (L. 11/12/2000, n. 365)
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- D.P.R. 14/05/2007, n. 90
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Art. 1. - Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio |
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Art. 2. - Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 R, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989 R, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989 R, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R. |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altre |
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Art. 4. - Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva. |
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Art. 5. - Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 R, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa all |
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Art. 5-bis. - Misure a favore della proprietà coltivatrice1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di i |
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Art. 6. - Interventi a favore dei comuni1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno. |
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Art. 6-bis. - Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla le |
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Art. 7. - Tutela dei territori montani e attività agro-forestali1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando |
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Art. 7-bis. - Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, |
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Art. 7-ter. - Borse di lavoro1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui |
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Art. 7-quater. - Mantenimento in bilancio di fondi1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Mini |
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Art. 7-quinquies. - Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del |
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Art. 8. - Disposizioni finanziarie1. Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni è effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 R, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 3. Per l'attività |
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Art. 8-bis. - Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobr |
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Art. 8-ter. - Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 |
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Art. 8-quater. - Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Iv |
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Art. 8-sexies. - Disposizioni per le province autonome1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto d |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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