D. Leg.vo 05/06/1998, n. 204 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 05/06/1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Programmazione

1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato

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Art. 2. - Competenze del CIPE

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, del

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Art. 3. - Comitati di esperti per la politica della ricerca

1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalit

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Art. 4. - Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia

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Art. 5. - Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca

1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. “Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

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Art. 6. - Àmbito di applicazione e norme sugli enti di ricerca

1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli

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Art. 7. - Competenze del MURST

N6

1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. N7

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'uni

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