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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 03/01/1986, n. 1
L.R. Lazio 03/01/1986, n. 1
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- Sent. Corte Cost. 31/05/2018, n. 113
- L.R. 14/08/2017, n. 9
- L.R. 31/12/2016, n. 17
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 14/07/2014, n. 7
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 18/02/2005, n. 11
- L.R. 27/01/2005, n. 6
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 29/05/1997, n. 19
- L.R. 17/12/1996, n. 57
- L.R. 19/12/1995, n. 59
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Art. 1 - Prescrizioni ai comuni in sede di piano paesistica |
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Art. 2 - Criteri da osservare nella formazione dello strumento urbanistico generale1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri: a) il piano urbanistico comunale generale deve essere elaborato tenendo conto della finalità di salvaguardare la destinazione delle zone di proprietà collettiva di uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti civici; |
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Art. 3 - Documentazione del piano1. I comuni redigono gli strumenti urbanistici sulla base di una accurata analisi del territori |
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Art. 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni e compiti amministrativi in materia di liquidazione di usi civici1. Sono attribuiti ai comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni privati, i quali, per la destinazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, oppure, in mancanza di strumento urbanistico generale, in quanto ricadenti in aree urbanizzate come indicate dalla pianificazione paesistica regionale, abbiano acquisito carattere edificatorio. Nel caso in cui la collettività titolare del diritto di uso civico sia rappresentata da un ente diverso dal comune, la richiesta di liquidazione deve pervenire al comune per il tramite dell'ente interessato. |
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Art. 5 - Alienazione di proprietà civiche divenute edificatorie |
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Art. 6 - Modalità e prezzo dell'alienazione |
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Art. 7 - Concessione del diritto ad edificare |
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Art. 8 - Norme per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi: a) agli occupatori, se già edificati; b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili. 2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici. |
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Art. 8-bis - Autorizzazione per l’impiego dei corrispettivi e per lo svincolo delle somme investite)1. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti dalle concessioni ad utenza a miglior coltura, dalle trasformazioni in enfiteusi perpetua, dall’affrancazione dei canoni enfiteutici per effetto della li |
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Art. 8-ter - Mutamento di destinazione e alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non edificabili1. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terreni di p |
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Art. 9 - Terreni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune |
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