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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/08/1998, n. 34
L. R. Lazio 07/08/1998, n. 34
- L.R. 16/02/2000, n. 12
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 21/12/1998, n. 57
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Capo I - Disposizioni Generali |
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Art. 1 - Finalità1. Al fine di ridurre le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico, nonché di crisi occupazionale esistenti nel territorio della provincia di Rieti, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e dei settori di intervento indicati dal decreto del Presidente del |
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Capo II - Sostegno all'occupazione |
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Art. 2 - Modifica della Delib. C.R. 20 dicembre 1996, n. 2911. Le agevolazioni previste al punto 3.1.1. della Delib.C.R. |
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Art. 3 - Reimpiego dei lavoratori occupati in lavori socialmente utili1. Al fine di favorire, anche attraverso lo sviluppo delle professionalità acquisite, il reimpiego dei soggetti utilizzati in provincia di Rieti, per lavori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente, la Regione interviene per finanziare progetti tesi alla formazione di impresa e alla realizzazione di lavoro stabile. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 consistono in contributi: |
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Art. 4 - Piani di insediamento produttivo1. Per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo i comuni possono avvalersi, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni. |
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Art. 5 - Recupero fabbricati industriali in disuso1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nella provincia di Rieti, la Regione promuove il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del Consorzio industriale Rieti-Cittaducale, di seguito denominato Consorzio e dell'area industriale del comune di Borgorose. N3 |
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Art. 6 - Commercializzazione ed esportazione1. Al fine di promuovere la commercializzazione e l'esportazione nei mercati esteri dei prodotti della provincia di Rieti, la Regione concede contributi a favore dell'amministrazione provinciale e di imprese che aderiscono alla formazione di un consorzio-export costituito ai sensi della legge 21 marzo 1981, n. 240 e successive modificazioni e della legge 21 marzo 1989, n. 83 e successive modificazioni. N8 2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati: |
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Art. 6-bis - Sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova1. Allo scopo di garantire lo sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova, la Regione concede finan |
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Capo III - Sviluppo del sistema scolastico |
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Art. 7 - Realizzazione e gestione di strutture scolastiche1. Al fine di garantire un adeguato livello di insegnamento, la provincia di Rieti, sulla base di un'analisi su scala decennale dell'evoluzione della popolazione scolastica nel proprio territorio, nonché delle richieste avanzate dai singoli comuni, approva un piano straordinario concernente la realizzazione, anche attraverso il recupero, di strutture destinate ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori, in posizione baricentrica a comuni che hanno: a) popolazione non superiore a 3000 abitanti; b) scarsa popolazione in età scolare. |
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Capo IV - Adeguamento antisismico |
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Art. 8 - Finanziamenti regionali1. La Regione interviene per finanziare opere di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio situato nei centri storici dei comuni della provincia di Rieti classificati sismici ai sensi della normativa statale. 2. La richiesta di finanziamento è inoltrata all'amministrazione regionale decentrata opere e reti di servizi e mobilità di Rieti, di seguito denominata amministrazione decentrata, che ne cura l'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che economico. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, devono essere allegati: |
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Capo V - Esercizio in forma associata delle funzioni amministrative |
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Art. 9 - Progetti di gestione associata1. La Regione promuove le iniziative dei comuni volte ad esercitare, in forma associata e secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi e le funzioni amministrative relativi a: a) trasporto scolastico; b) polizia municipale; c) attività strumentale all |
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Capo VI - Sviluppo dell'attività turistica |
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Art. 10 - Collegamenti a fune1. Al fine di migliorare i collegamenti tra le stazioni turistiche invernali presenti nella provincia di Rieti, nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio compreso nella medesima provincia, la Regione interviene per finanziare: a) la redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi alla realizzazione di |
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Art. 10-bis - Sale o multisale cinematografiche1. Al fine di incrementare la presenza di sale o multisale cinematografiche nelle realtà periferiche della provincia, anche mediante la realizzazione di un circuito cinematografico, la Regione concede contributi per: a) la realizzazione di nuove sale o multisale cinematografiche; b) la ristrutturazione di sale o multisale cinematografiche; c) l'adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle attrezzature di sale o multisale cinematografi |
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Capo VII - Valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche |
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Art. 11 - Finanziamenti1. Al fine di promuovere e sostenere iniziative tese a sviluppare ed a valorizzare le produzioni agricole e zootecniche locali in rapporto con la gastronomia tipica connessa alla genuinità dei prodotti, la Regione interviene per finanziare la realizzazione di laboratori ed impianti di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici tipici locali delle a |
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Capo VIII - Cofinanziamento alle società consortili di comparto |
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Art. 12 - Progetti di sviluppo delle attività produttive1. La Regione concede alla provincia di Rieti un finanziamento al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'attività turistica ed agro-silvo-zoo |
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Capo IX - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 13 - Termine di presentazione1. Al fine di ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il |
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Art. 14 - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.000 milioni per il triennio 1998-2000, rispettivamente L. 1.000 milioni per il 1998, L. 3000 milioni per il 1999, e L. 2.000 milioni per il 2000, è iscritto ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1998- 2000: a) capitolo n. 22147 denominato: "Contributo per progetti finalizzati alla formazione d'impresa e alla realizzazione di lavoro stabile" (art. 3) 1998 L. 50 milioni 1999 L. 100 milioni 2000 L. 150 milioni N16 b) capitolo n. 22254 denominato: "Contributo in conto capitale a consorzi artigiani per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di piani di insediamento produttivo" (art. 4) 1998 L. 100 milioni c) capitolo n. 22148 denominato: "Costituzione presso il Consorzio per il Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale del fondo speciale rotativo per il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del medesimo consorzio industriale" (art. 5) |
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