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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 11/08/2008, n. 14
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 14/08/2017, n. 9
- L.R. 16/03/2015, n. 4
- L.R. 16/12/2011, n. 16
- L.R. 13/08/2011, n. 12
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Art. 1 - Disposizioni varie1. - 4. Omissis 5. Al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro approvato con Delib.G.R. 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"), tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in proprietà alla Regione. Contestualmente alla proprietà delle aziende agricole, si intendono parimenti trasferiti in proprietà alla Regione i diritti all'aiuto maturati ed assegnati alle aziende agricole gestite direttamente dai comuni, necessari al percepimento dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Il trasferimento dei beni mobili ed immobili appartenuti alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso ai sensi dell'articolo 24 L.R. n. 18/1994 e successive modifiche è deliberato all'unanimità dall'assemblea della comunione delle aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione da parte di ogni singola azienda sanitaria. A seguito della deliberazione di trasferimento al patrimonio regionale, la comunione delle aziende sanitarie è sciolta di diritto. 6. I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. n. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti. I comuni provvedono alla ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare oggetto di trasferimento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede alla diffida ad adempiere entro sessanta giorni; decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine, la Giunta, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nominando un commissario ad acta che provvede, nel termine di sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti conseguenti. Per le finalità di cui al comma 5, primo periodo, le aziende sanitarie sono tenute, entro il 31 dicembre 2009, ad attivare le necessarie procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare trasferito ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento, le aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco dei beni immobili e mobili appartenenti al suddetto patrimonio. Nei successivi sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, individua i beni mobili ed immobili per i quali le aziende sanitarie devono procedere alla dismissione secondo la disciplina vigente, nonché le modalità per le procedure di valorizzazione. 6-bis. I provvedimenti, con cui le aziende sanitarie locali approvano la ricognizione e l'elenco dei beni immobili trasferiti o da trasferire ai sensi del comma 6, costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore delle medesime aziende sanitarie, che avvengono in esenzione di ogni onere relativo ad imposte e tasse ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche. N6 6-ter. Sono attribuiti in proprietà ai comuni i beni immobili non trasferiti in proprietà alla Regione ai sensi del comma 5 oppure alle singole aziende sanitarie locali ai sensi dei commi 6 e 6-bis, in quanto oggetto di provvedimenti da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non tradotti in atto pubblico, che ne hanno disposto, in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 502/1992, l'alienazione in favore dei medesimi comuni. Le deliberazioni comunali che dispongono l'acquisizione dei beni, da adottarsi d'intesa con la Regione, costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale in favore dei medesimi comuni. N6 7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nei commi 5 e 6, dirette al conseguimento dell'obiettivo di primario interesse pubblico di azzeramento del disavanzo sanitario, costituisce causa di decadenza dall'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L.R. n. 18/1994 e successive modifiche. 8. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 5 e 6 sono versate dalle aziende sanitarie alla Regione ed iscritte sui capitoli relativi all'UPB 351. 9. La Regione, a seguito della deliberazione di cui al comma 5, terzo periodo, adotta gli atti previsti dalla normativa vigente per l'acquisizione al suo patrimonio dei beni mobili ed immobili di cui al citato periodo, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio. 10. Ai beni trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali, alla Delib.G.R. 30 ottobre 1997, n. 6796, all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) e successive modifiche, limitatamente ai fondi rustici e all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006) e successive modifiche. La Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta acquisizione in proprietà dei beni mobili e immobili di cui al presente comma, anche facendo ricorso alla attività di soggetti tecnici specializzati, provvede alla definizione e al rinnovo dei contratti di affitto scaduti dei fondi rustici agli aventi titolo ed alle condizioni previste dalla normativa di |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali1. Al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di fondi strutturali, e in particolare del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di |
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Art. 4 - Entrata in vigore |
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Tabella A - Tabella B Omissis
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Schede - Omissis
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20/12/2024
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