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L. R. Lazio 24/12/2010, n. 9

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25).
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Disposizioni varie

1. - 5. Omissis

6. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quale tributo proprio della Regione.

7. L'IRAP rimane disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. IRAP), dall'articolo 3, commi 141, 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e successive modifiche, dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), dall'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive), nonché dalle altre leggi statali e regionali vigenti in materia.

8. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 1, comma 45, della L. 244/2007, conformemente allo schema di regolamento-tipo di cui al medesimo articolo 1, comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche, ivi compresa la stipula di specifica convenzione con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 446/1997.

9. Alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis - Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio.

1. Nell'ambito del riordino e del potenziamento delle competenze in materia di ricerca ed innovazione tecnologica, è istituito il fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 7 e 8.

2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti al fondo provvede, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia, e stipulata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente da lui delegato, la Filas Spa, privilegiando le azioni che migliorano le ricadute sul sistema produttivo regionale della ricerca realizzata dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici del Lazio.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).”.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis - Disposizioni abrogative.

1. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del bilancio regionale della ricerca ed al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale 6 aprile 2009, n. 8 (Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale);

b) l'articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a programmi per l'innovazione;

e) l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a un accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze;

f) l'articolo 182 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione;

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione:

a) all'interno dell'ambito “Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo” della funzione obiettivo C3 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico”;

b) all'interno della funzione obiettivo C3, rispettivamente dell'UPB C31 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico (spese correnti)” e dell'UPB C32 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico (spese in conto capitale)”;

c) all'interno dell'UPB C31 di apposito capitolo denominato “Spese connesse alle attività dirette per la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel Lazio (parte corrente)”, con uno stanziamento derivante dalle disponibilità di cui ai capitoli di spesa B21527 e C11511, esercizio finanziario 2011, che rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui;

d) all'interno dell'UPB C32 di apposito capitolo denominato “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”, con uno stanziamento derivante dalle disponibilità di cui ai capitoli di spesa C12557, C12564, C12582 e C22534, esercizio finanziario 2011. I capitoli C12557, C12564 e C12582 rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.».

d) Omissis

10. Le disposizioni normative di seguito riportate sono abrogate:

a) omissis

b) l'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche, come modificato dal comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3.

11. - 12. Omissis

13. All'articolo 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole: “10 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “24 dicembre 2010”;

b) il comma 22 è sostituito dal seguente:

“22. La corretta presentazione nei termini delle domande di cui ai commi da 18 a 21 costituisce titolo per l'accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il riconoscimento dell'accreditamento avviene mediante l'adozione di provvedimento amministrativo di ricognizione delle domande regolarmente presentate, entro il termine del 31 dicembre 2010 e dei singoli provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale, da adottarsi entro il termine del 28 febbraio 2011. I provvedimenti di conferma hanno validità per il periodo previsto dall'articolo 14, comma 5, della L.R. n. 4/2003”;

c) al comma 23 le parole: “del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei provvedimenti”;

d) al comma 25 le parole: “10 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “24 dicembre 2010”.

14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit SpA, secondo le modalità stabilite con il Decr.reg. n. 90/2010 e successive modifiche, devono:

a) qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della L.R. n. 3/2010, fermo restando il possesso dei requisiti organizzativi, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Decr.reg. 10 novembre 2010, n. 90 e successive modifiche per l'autorizzazione all'esercizio e/o per l'accreditamento istituzionale, trasmettere alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti mancanti, ad integrazione della documentazione già trasmessa. Al piano di adeguamento dovrà essere allegata la documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle strutture, la natura degli interventi da realizzare, l'assetto finale della struttura all'esito degli interventi. Entro il 31 dicembre 2011, le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti. Qua

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