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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 18/05/1998, n. 14
L. R. Lazio 18/05/1998, n. 14
L. R. Lazio 18/05/1998, n. 14
L. R. Lazio 18/05/1998, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/06/2002, n. 15
- L.R. 07/06/1999, n. 7
- L.R. 07/06/1999, n. 6
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Art. 1. - Art. 11. Omissis
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Art. 12.1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche della Regione e degli enti locali in materia di educazione stradale e sicurezza nella circolazione, è istituito l'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. N6 2. All'Osservatorio istituzionale di cui al comma 1 è affidato il compito di: a) predisporre il programma annuale delle iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale; b) coordinare le attività connesse all'attuazione del programma di cui alla lettera a); |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. |
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Art. 15.1. Fino all'approvazione della legge urbanistica regionale le amministrazioni comunali possono richiedere all'Assessore regionale competen |
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Art. 16.1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, è sostituita dalla seguente: "c) i consorzi |
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Art. 17. Omissis
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Art. 18. - Modifiche alla L.R. 4 luglio 1979, n. 51 |
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Art. 19. |
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Art. 20.1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legg |
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Art. 21.1. Limitatamente all'anno 1998 e nelle more della approvazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica di cui a |
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Art. 22. |
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Art. 23. |
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Art. 24.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Ai fini della concessione dei contributi di |
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Art. 25.1. La Regione concede ai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali costituiti ai sensi della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, contributi, nel limite del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili, e fino ad un mas |
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Art. 26.1. L'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente: |
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Art. 27. Omissis
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Art. 28.1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 5 maggio 1993, n. 27, è cos� |
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Art. 30.1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, sono aggiunte le seguenti: "o-bis) collegamento viario, in galleria, tra la strada provinciale "Giglio Veroli" e la strada provinciale "Verolana Prima", nel Comune di Veroli; o-ter) Variante alla S.S. n. 213, in comune di Gaeta, in località S. Agostino; o-quater) progettazione per un adeguamento del collegamento tra l'area rea |
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Art. 31.1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. n. 67 del |
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Art. 32. - Art. 33. Omissis
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Art. 34.1. Il comma 3 dell'articolo 41, della legge re |
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Art. 35.1. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 6, come modificata dalla L.R. 22 maggio 1997, n. 11, è sostituito dal seguente: "1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regi |
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Art. 36. - Art. 41. Omissis
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Art. 42.1. I termini indicati al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, fissati al 30 settembre 1997 per la conclusione dei lavori rife |
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Art. 43.1. All'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: "Norme in materia di aree naturali protette regionali", come modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "è istituita" sono aggiunte le seguenti: "nonché il livello di interesse regionale o provinciale;"; b) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: "area naturale protetta", sono inserite le seguenti: "la quota di partecipazione di cui all'articolo 16, comma 1,". 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, le parole: "lettere b) e c)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c)". 3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, al secondo rigo sostituire "sessanta" con "novanta". 4. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, è aggiunto, infine, il seguente: "8-bis. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei co |
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Art. 44.1. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24 novembre 1997, n. 42 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, della stessa legge, per l'anno 1998 si applicano le norme di programmazione |
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Art. 45. - Art. 46. Omissis
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Art. 47.1. È istituito un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Fondo viene gestito dalla FI.LA.S., sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Lazio, in conformità alla L.R. n. 4 del 1995. 2. Il Fondo può essere impiegato per le seguenti finalità: a) contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili dei patti territoriali (art. 2.5 della citata delibera CIPE); b) finanziamenti dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali inseriti nei patti territoriali; c) copertura degli oneri derivanti: 1) dall'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui alla lettera b); 2) dall'attività di promozione e di assistenza, anche in relazione a patti non ancora istruiti; 3) dall'attività di coordinamento e di controllo dello stato di avanzamento dei patti in fase di istruttoria ed approvati. N23 3. Il contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili viene corrisposto, per ciascun patto che ne faccia richiesta, con un concorso massimo d |
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Art. 48. - Art. 50. Omissis
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Art. 51.1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge r |
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Art. 52. - Omissis
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Art. 53.1. All'articolo 9, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, le parole da: "in particolare" fino a: "in via definitiva" sono abrogate. 2. L'articolo 10 della l.r. 20/1997 è sostituito dal seguente: "Art. 10 - (Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte degli enti e soggetti privati) 1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla FILAS apposita domanda, ai sensi della presente legge e successive modificazioni. 2. La FILAS provvede: |
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Art. 54 |
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Art. 55. Omissis
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Quadro A - Omissis
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