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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 04/07/1979, n. 51
L. R. Lazio 04/07/1979, n. 51
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 03/08/1998, n. 31
- L.R. 18/05/1998, n. 14
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità della leggeLa Regione Lazio interviene per lo sviluppo delle attività fisico-ricreative e sportive dei cittadini, come mezzo di elevazione culturale e sociale e |
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Art. 2 - Obiettivi e prioritàLa Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale e per la realizzazione dei piani di intervento nel settore dello sport, interviene a sostegno di iniziative tendenti a determinare: a) l'estensione del numero dei cittadini che si dedicano alla pratica fisic |
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Art. 3 - Natura e destinatari degli interventiPer le finalità di cui alla presente legge tra Regione concede contributi: a) a comuni loro consorzi o associazioni per programmi di costruzione, acquisizione, completamento, recupero, riattivamento, ampliamento e miglioramento delle funzionalità di impianti sportivi e per la manutenzione straordinaria e l'acquisizione in uso m |
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Art. 4 - Iniziative attuate o promosse dalla RegionePer i fini di cui agli articoli 1 e 2 la Regione attua o promuove: a) il reperimento e la divulgazione delle informazioni sulla situazione esistente necessarie alla redazione e all'attuaz |
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TITOLO II - Criteri di intervento |
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Art. 5 - Impianti sportiviLa misura dei contributi è stabilita, per gli interventi di cui all'art. 3, lettera a), tenendo conto con priorità: 1) del loro collegamento funzionale con le scuole e gli istituti di istruzione e con le strutture sociali e territoriali; |
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Art. 6 - Attrezzature tecnico-sportiveLa misura dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3, lettere b) e d), è stabilita tenendo conto con priorità: |
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Art. 7 - Programmi e iniziative di promozioneLa misura dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3, lettera c), è stabilita tenendo conto con priorità: 1) del loro inserimento in programmi organici di attività di di |
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Art. 8 - Misura dei contributiLa misura massima dei contributi è determinata: 1) per le iniziative di cui all'art. 3, lettera a), fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale limite può essere elev |
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TITOLO III - Consulta regionale per lo sport e le attività fisico-ricreative |
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Art. 9 - Compiti e composizione della consultaPer realizzare la massima partecipazione all'attuazione degli obiettivi e priorità di cui all'art. 2 della presente legge è istituita la consulta regionale per lo sport e l'attività fisico-ricreativa. La consulta esprime indicazioni per il coordinamento dei piani di intervento regionale e degli altri provvedimenti regionali e statali in materia. La consulta formula proposte attinenti alla pratica sportiva di base, all'attività motoria, ai problemi di medicina sportiva, alla formazione di operatori e animatori sportivi e alle strutture in genere. Compongono la consulta regionale per lo sport e le attività fisico-ricreative: 1) l'assessore regionale allo sport con funzioni di presidente; 2) il presidente o un |
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Art. 10 - Comitato di coordinamentoLa consulta nomina nel proprio seno un comitato di coordinamento con compiti di organizzazione dell'attività della stessa e di esecuzione delle indicazioni da essa espresse. |
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Art. 11 - FunzionamentoEntro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, allo scadere del quinquennio, devono pervenire alla Regione le designazioni dei componenti della consulta in rappresentanza di enti e categorie. Entro il mese successivo il Presidente della Giunta con pr |
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TITOLO IV - Formazione dei piani di intervento |
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Art. 12 - Quadro di riferimento per la programmazioneLe indicazioni dei programmi comunali, coordinate per aree territoriali coincidenti con quelle dei distretti scolastici, costituiscono il quadro di rif |
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Art. 13 - Competenze dei comuniI comuni formulano programmi locali integrati con la collaborazione ed in base alle proposte di iniziative: dei distretti scolastici e dei consigli di circolo e di istituto; dell'autorità scolastica; |
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Art. 14 - Compiti delle provinceNelle more della costituzione dei comitati di gestione dei comprensori che delimitano le aree sub-regionali per la pianificazione degli interventi e sulla base degli indirizzi, priorità e stanziamenti determinati nel piano annuale di intervento della Regione, alle province è affidato il compito di: coordinare i programmi comunali per aree te |
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Art. 15 - Competenze e compiti del comune di RomaIl comune di Roma, con le modalità e i termini di cui al precedente art. 13, può formulare autonomamente programmi di intervento, che trasmette direttament |
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Art. 16 - Interventi per programmi di promozione, iniziative e manifestazioniLe richieste di contributo per programmi di attività per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo che non siano già inserite nei programmi fatti pervenire dai comuni, dovran |
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Art. 17 - Piani di interventoLa Regione formula il piano regionale pluriennale per la promozione della pratica sportiva e per lo sviluppo di adeguati servizi e strutture e piani annuali di attuazione. Il piano pluriennale contiene le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo in collegamento con i piani degli altri settori e degli enti locali ed |
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Art. 18 - Comitato consultivo tecnico finanziario per lo sportAl fine di realizzare una reciproca informativa per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari rivolti alla sviluppo degli imp |
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TITOLO V - Procedure per la realizzazione degli interventiArt. 19 - Adempimenti formali La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dalla |
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Art. 20 - Espropriazione delle aree ed esecuzione delle operePer gli interventi previsti dalla presente legge che comportano l'acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti, valgono le norme che regolano l' |
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Art. 21 Aggiornamento, qualificazione e formazione di operatori e animatori sportivi ed addetti alla gestione e manutenzione degli impiantiLa Regione sulla base di studi ed indagini per la classificazione e la definizione dei relativi profili, sentita la consulta regionale per lo sport e s |
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Art. 23 - Documentazione delle richieste di contributoAlle domande per la concessione di contributi devono essere allegati i seguenti documenti: a) se trattasi di opere: progetto di massima e relazione tecnica; preventivo sommario di spesa; piano finanziario; corografia, con relativo piano quotato, in scala non inferiore a 1:500, dell'area interessata dall'iniziativa; |
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Art. 24 - Documentazione definitivaL'Assessorato al turismo ed allo sport comunica al richiedente un estratto della deliberazione di cui all'art. 17 con invito, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a produrre la documentazione definitiva di seguito indicata; a) nel caso della esecuzione dei lavori: progetto tecnico esecutivo; |
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Art. 25 - Erogazione dei contributi relativi ad impiantiLa liquidazione dei contributi ha luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa da parte di funzionari dei competenti assessorati regionali. L'Assessorato turismo e sport comunicherà periodicamente alla consulta regionale per lo sport e l'attività fisico-ricreativa il risult |
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Art. 26 - Erogazione dei contributi relativi ad altre iniziativeLa liquidazione dei contributi, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo ha luogo, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, in unica soluzione: |
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Art. 27 - Revoca della concessione di contributiLa concessione del contributo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa: quando l'opera o l'iniziativ |
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Art. 28 - Strumenti urbanisticiLe aree destinate all'insediamento degli impianti di cui all'art. 6 devono essere incluse negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni, i |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 29 - Disposizioni transitoriePossono essere ammesse ai benefici della presente legge le domande di contributo prodotte per la incentivazione di impianti sportivi, entro il 31 dicembre 1975, ai sensi della L.R. 27 dicembre 1973, n. 40 e successive modificazioni, in quanto compatibili con gli indirizzi programmatici regionali.
A tal fine i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono far pervenire alla Regione Lazio, assessorato turismo e sport, la conferma della precedente richiesta con gli eventuali aggiornamenti adottati con appos |
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Art. 30 - Oneri finanziariPer la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 1.000.000.000. La spesa suddetta di L. 1 .000.000.000 verrà iscritta nei seguenti capitoli da istituire nel bilancio regionale 1979 con le seguenti denominazioni: |
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Art. 31 - Previsioni di bilancioAll'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1979 si farà fronte, quanto a L. 700.000.000, con l'apposita quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo 205299 del bilancio di previsione regionale per l'anno 1978 e, quanto a L. 300.000.000 |
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