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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 28/04/2006, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/03/2024, n. 4
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 15/11/2019, n. 24
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 14/07/2014, n. 7
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- L.R. 10/08/2010, n. 3
- L.R. 11/08/2009, n. 22
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 19/03/2008, n. 4
- L.R. 28/09/2007, n. 17
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Art. 1 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale)1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità"; b) dopo la lettera g) del comm |
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Art. 14 - Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - (Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)1. Al fine di promuovere la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, gli immobili della Regione provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382) nonché quelli comunque acquisiti al suddetto patrimonio, ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), sono esclusi dalla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla l.r. 12/1999. |
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Art. 20 - (Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale. Modifica all'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori)1. La Regione può rilasciare concessioni relative a beni immobili del proprio patrimonio indisponibile e demaniale a favore di enti locali, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione, persone giuridiche pubbliche e private, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’ |
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Art. 21 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Disciplina della gestione e dell'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL). Abrogazione dell'articolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dell'articolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 21. La Giunta regionale adotta un apposito regolamento (20)per la gestione e l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ARSIAL. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, approva un documento contenent |
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Art. 24 - (Distretti di pesca) |
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Art. 25 - Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - (Disposizioni relative a terre e rocce da scavo)1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e successive modifiche tutti i cantieri sia pubblici che privati, ivi inclusi i normali interventi edilizi, che originano terre e rocce da scavo destinate ad utilizzo ai sensi di legge. 2. Restano esclusi dall'applicazione della suddetta normativa e, pertanto, assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbrai |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - (Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l'idrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti")1. La Regione, al fine di promuovere la produzione e l'utilizzazione delle "energie intelligenti", comprendenti l'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e dell'idrogeno, favorisce e sostiene: a) le azioni volte al risparmio energetico ed all'utilizzo di energie rinnovabili; b) la ricerca e la produzione nel settore delle energie intelligenti e dell'idrogeno; c) la progettazione di quartieri urbani esemplari nell'uso delle energie intelligenti e della bioedilizia; d)la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico di impianti ad idrogeno e di energie rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici con celle organiche; e) la realizzazione di "tetti intelligenti", ossia di coperture verdi o di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ad alta valenza architettonica, rivolta anche al mi |
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Art. 37 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)1. Al comma 2 dell' articolo 3 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, dopo le parole: "forme di occupazione" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche". 2. L'articolo 6 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 10/2003, è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria) 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell'articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico. 3. I monumenti naturali |
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Art. 38 - (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 45/1998 è inserito il seguente: "1-bis. La Regione promu |
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Art. 39 - (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 40 - (Rilevazione in continuo del livello sonoro)1. La Regione, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse all'inquinamento acustico nel territorio regionale, |
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Art. 41 - (Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria)1. L'articolo 40 della l.r. 9/2005 e successive modifiche è sostituito dal seguente: "Art. 40 - (Misure sperimentali di politica ambientale) 1. Nelle more dell'adozione del piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la Regione promuove, in via sperimentale, misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della sperimentazione la valutazione della qualità dell'aria ambiente e l'individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i principi e i criteri enunciati negli |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - (Disposizioni concernenti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA) |
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Art. 44 - Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - (Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali)1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare la storia e l'identità del patrimonio culturale e del territorio regionale, nonché di promuovere le opportunità rappresentate dall'immenso giacimento paesaggistico, artistico, monumentale e dalle tradizioni locali presenti sul territorio regionale, identifica un numero limitato di grandi attrattori culturali nelle province del Lazio. 2. Gli attrattori culturali sono costituiti dalle aree e dai sistemi architettonici, archeologici e paesistici di riconosciuto rilievo nazionale e internazionale, che possono diventare motor |
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Art. 57 - (Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio") |
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Art. 58 - (Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport)1. Le norme di cui all'articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, si applicano anche ai progetti trasversali d'area fi |
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Art. 59 - Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport")1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 15/2002 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili, nella considerazione che la pratica sportiva delle stesse è un diritto alla |
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Art. 70 - (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/1999 è abrogata. 2. L'articolo 21 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 21 - (Adozione e verifica del PTPG) 1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. 2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3. 3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. 4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane. 5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4. 6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della Regione e della provincia, nell' ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito regiona |
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Art. 71 - (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. Al comma 15-bis dell'articolo 7 della l.r. 24/1998, inserito dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, le parole: "In tal caso la fascia di rispetto è stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede dell'argine." sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine; b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.". 2. Il comma 3-bis dell'articolo 8 della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 18/2004, è soppresso. 3. Al comma 8.1 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 18/2004, le parole: "ma contribuisce" sono sostituite dalle seguenti: "e non contribuisce". 4. All'articolo 17 della 1.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta reg |
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Art. 72 - Art. 73 - Omissis
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Art. 74 - (Tavolo interistituzionale permanente per l'emergenza abitativa)1. Nell'ambito del sistema coordinato di interventi in materia di politiche abitative, la Regione attiva un Tavolo interistituzionale permanente per l'emergenza abitativa, di seguito denominato Tavolo, con compiti di individuazione e di armonizzazione tecnico-operativa delle mi |
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Art. 75 - (Fondo speciale di garanzia per la casa )1. La Regione costituisce un Fondo speciale di garanzia per la casa affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.a., società regionale di garanzia fidi costituita ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, come da ultimo modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44, per il rilascio di garanzie a favore dei seguenti soggetti individuati come destinatari di politiche attive per la casa: |
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Art. 76 - Art. 77. -Omissis
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Art. 78 - (Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Modifica all'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici)1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge |
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - (Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all'ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)1. L'ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica deve adeguare il prezzo di cessione dei beni ad esso intestati in bas |
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Art. 81 - (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici" e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze)1. Al comma quarto dell'articolo 1 della L.R. n. 51/1982 sono apportate le seguenti modifiche; a) le parole: " e d)" sono sostituite dalle seguenti: ", d) e e)"; |
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Art. 82 - Art. 84 - Omissis
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Art. 85 - (Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano)1. A scomputo totale o parziale del corrispettivo dovuto per la costituzione del diritto di superficie per la costruzione di parcheggi ai se |
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Art. 86 - (Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle modalità ed ai termini per l'ottenimento di benefici e provvidenze)1. All'articolo 93 della L.R. n. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: "dall'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e da una dettagliata relazione sui lavori da effettuare, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi di settore. I dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "dall' |
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Art. 87 - (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche)1. L'articolo 6 della l.r. 88/1980 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Erogazione dei contributi) 1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a dispo |
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Art. 88 - Art. 94 - Omissis
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Art. 95 - (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo all'istituzione del comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. Disposizione transitoria)1. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 14/1998, le parole: "il Comitato tecnico istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Osservatorio istituzionale". 2. Ai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 12 della L.R. n. 14/1998 le parole: "il Comitato tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "l'Osservatorio istituzionale". 3. Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 96 - Omissis
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Art. 97 - (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 "Promozione della costituzione dell'azienda stradale Lazio - ASTRAL S.p.a." e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)1. Alla l.r. 12/2002, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: "La Regione," sono inserite le seguenti: "fermi restando le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale nonché le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo riservate alla Regione stessa dall'articolo 124 della leg |
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Art. 98 - (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro")1. Al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 38/1998, dopo le parole "contratti di solidarietà" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'adozione di un Codice etico per un lavoro chiaro, sicuro e regolare, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.". 2. All'articolo 7 della L.R. n. 38/1998: a) al comma 2, le parole: "è presieduta dall'assessore regionale alle politiche per il lavoro o da un suo delegato", sono sostituite dalle seguenti: "è convocata e presieduta congiu |
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Art. 99 - Art. 100 Omissis
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Art. 101 - (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche)1. All'articolo 3 della L.R. n. 29/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, non abbiano compiuto trentasei anni di età, iscritti da almeno sei mesi ai centri per l'impiego di cui all'articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro);"; b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente: |
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Art. 102 - Omissis
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Art. 103 - (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili)1. Il comma 7-bis dell'articolo 82 della L.R. n. 6/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 104 - Art. 106 Omissis
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Art. 107 - (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche")1. L'articolo 40 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente: "Art. 40 - (Disposizioni finanziarie) |
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Art. 108 - (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche) |
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Art. 109 - Art. 110 - Omissis
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Art. 111 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) |
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Art. 112 - Art. 133 Omissis
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Art. 134 - Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo a disposizioni in materia di contabilità delle aziende unità sanitarie locali1. All'articolo 70 della L.R. n. 6/1999: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1, le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei priva |
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Art. 135 - Art. 161 Omissis
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Art. 162 - Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). 2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi fa |
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Art. 163 - Art. 179 - Omissis
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Art. 180 - (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio")1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 le parole: "competente in materia di programmazione e bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo". 2. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 1/2001 le parole: "competente in materia di pro |
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Art. 181 - (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo al Fondo regionale per la progettazione)1. L'articolo 53 della L.R. n. 11/1997 è sostituito dal seguente: «Art. 53 1. Al fine di favorire l'elaborazione di studi di fattibilità e la predisposizione di progetti da ammettere ai finanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali è istituito il Fondo regionale per la progettazione, di seguito denominato fondo. 2. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal fondo i comuni, singoli o associati, le province, le comunità montane, i consorzi per lo sviluppo industriale, le università agrarie, gli enti pubblici non economici, regionali o locali. 3. Sono ammessi a finanziamento: |
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Art. 182 - Art. 190 - Omissis
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Art. 191 - (Abrogazione di disposizioni legislative)1. Al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni legislative, in quanto non compatibili con il contenimento della spesa ovvero non coerenti con il mutato contesto programmatico della Regione: a) omissis b) legge regionale 14 febbraio 1974, n. 12 (Interventi regionali per l'edilizia ospedaliera); c)-g)omissis h) legge regionale 19 luglio 1974, n. 32 (Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività alberghiera della Regione); i)-m) omissis n) legge region |
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Art. 192 - (Entrata in vigore)La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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