L. R. Lazio 10/02/2013, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR45092

L. R. Lazio 10/02/2013, n. 10

Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/06/2016, n. 7
Scarica il pdf completo
10389778 10535875
Art. 1 - Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., di seguito denominata Sviluppo Lazio S.p.A., assume anche la gestione diretta delle attività svolte dalle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A.. La Regione definisce le modalità di riorganizzazione delle società regionali in house al fine di assicurare la continuità di supporto allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio attraverso il miglioramento e l'efficientamento delle attività.

2. Nel rispetto dello Statuto della Regione, Sviluppo Lazio S.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
10389778 10535876
Art. 2 - Competenze del Consiglio regionale

1. In conformità all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria deliberazione:

a) le linee guida per la predisposizione di un piano industriale triennale relative ai costi complessivi delle società e alle attività specifiche che la Regione intende affidare, quali programmi operativi regionali, progetti di ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, coordinamento, rapporti con e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
10389778 10535877
Art. 3 - Competenze della Giunta regionale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale definisce con una o più deliberazioni, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
10389778 10535878
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al Fondo unico per le attività produttive. Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

1. L'articolo 68 della L.R. n. 27/2006 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 68 - (Fondo regionale per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel Lazio, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le piccole e medie imprese".

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa nonché degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con la programmazione europea in materia di politica di coesione, un piano contenente gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilità del Fondo rotativo per le PMI di cui all'articolo 67, nonché le residue disponibilità destinate:

a) al finanziamento degli incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ai sensi dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazion

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
10389778 10535879
Art. 5 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La prese

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione