Comma abrogato dall’art. 60, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitava:

“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in relazione ai tempi di effettiva entrata in vigore della legge stessa, può posticipare la data, su proposta dell’assessore competente in materia di economia e finanze. La deliberazione è pubblicata nel primo Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della sua adozione.”

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