L. R. Lazio 16/07/1998, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 16/07/1998, n. 30

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 28/12/2007, n. 26
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 15/09/2005, n. 16
- L.R. 11/09/2003, n. 29
- L.R. 16/06/2003, n. 16
- L.R. 26/03/2003, n. 9
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 06/08/1999, n. 14
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 21/12/1998, n. 57
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Capo I - Finalità e definizioni
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21751 10850527
Art. 1 - Finalità

N49

1. La Regione promuove lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio territorio, attraverso:

a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi

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Art. 2 - Trasporto pubblico locale

N50

1. II trasporto pubblico locale costituisce l'insieme dei sistemi di mobilità di persone, terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se i passeggeri costituiscono una particolare categoria di utenti, nell'àmbito del territorio regionale.

2. Il trasporto pubb

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Art. 3 - Distinzione dei servizi di trasporto pubblico locale

N51

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione delle caratteristiche del percorso, si distinguono in servizi di linea:

a) comunali;

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21751 10850530
Art. 4 - Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada.

1. I servizi di trasporto pubblico su strada, in considerazione delle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in:

a) ordinari;

b) N3

c) speciali;

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Art. 4-bis - Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea

N10

1. Ferma restando la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (

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21751 10850532
Art. 5 - Bacini di traffico ed unità di rete

N55

1. La rete del trasporto pubblico locale è suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province e del Comune di Roma. I bacini di traffico sono costituiti da un'equilibrata offerta di servizi integrati con l'obiettivo di servire il maggior numero di utenti e di conseguir

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21751 10850533
Capo II - Ripartizione delle funzioni e delle competenze. Attribuzione delle deleghe
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21751 10850534
Art. 6 - Funzioni e competenze della Regione

N57

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale svolge le funzioni e i compiti che richiedono l'esercizio unitario ed in particolare:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti agli enti locali dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia, di direttiva, vigilanza e sostituzione in relazione alle funzioni delegate;

b) adotta il Piano regionale dei trasporti (P.R.T.) ed i relativi aggiornamenti;

c) verifica la conformità dei piani di bacino e dei Piani urbani del traffico (P.U.T.) e dei Piani urbani della mobilità (P.U.M.) rispetto al piano di cui alla lettera b);

d) adotta il programma triennale di cui all'articolo 18;

e) individua, ai sensi dell'articolo 17, le unità di rete, la rete e il liv

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21751 10850535
Art. 7 - Funzioni attribuite alle province

N67

1. Sono attribuite alle province, ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997, le seguenti funzioni:

a) l'adozione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell'àmbito del territorio provinciale, sulla base della rete dei serviti minimi e degli indirizzi della Regione;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera c), con oneri a carico del proprio bilancio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-b

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21751 10850536
Art. 8 - Funzioni delegate alle province.

1. N14

2.

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21751 10850537
Art. 9 - Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite

N61

1. Le province, in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 7 ed a quelle delegate ai sensi dell'articolo 8 provvedono all'esercizio dei seguenti compiti:

a) individuare i comuni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c);

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21751 10850538
Art. 10 - Funzioni conferite ai comuni

N64

1. Relativamente ai servizi di linea comunali di cui all'articolo 3, comma 2, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) adozione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'àmbito del territorio comunale, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 104/1992, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente; N24

b) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le

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21751 10850539
Art. 10-bis - Funzioni conferite alle comunità montane

N66

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21751 10850540
Capo III - Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale
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21751 10850541
Art. 11 - Piano regionale dei trasporti

N68

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21751 10850542
Art. 12 - Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale

N69

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 il P.R.T., nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di orga

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21751 10850543
Art. 13 - Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti

N71

1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 27, predispone uno schema di P.R.T., sentite le province e il Comune di

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21751 10850544
Art. 14 - Piani urbani del traffico e piani urbani per la mobilità

N72

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21751 10850545
Art. 15 - Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali

N73

1. I piani relativi ai bacini di cui all'articolo 5 sono adottati dal Comune di Roma e dalle province, sentiti i comuni interessati, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale e degli obiettivi del P.R.T., ove esistenti, ovvero, in assenza del P.R.T., della rete e delle unità di rete individuate dalla Regione

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21751 10850546
Capo IV - Programmazione degli investimenti
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21751 10850547
Art. 16 - Investimenti

N45

1. La Giunta regionale stabilisce gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di tras

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21751 10850548
Capo V - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
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21751 10850549
Art. 17 - Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonché degli obblighi di servizio pubblico

N74

1. La Regione determina, nell'àmbito del programma triennale previsto dall'articolo 18, le risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire l

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21751 10850550
Art. 17-bis - Assegnazione delle risorse

N75

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21751 10850551
Art. 18 - Programmi triennali. Finalità e disciplina

N76

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del P.R.T., sentite le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni degli ute

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21751 10850552
Art. 19 - Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:

a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del

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21751 10850553
Art. 20 - Obblighi dell'affidatario dei servizi

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 24.

2. In particolare l'affidatario è tenuto a:

a) effettuare il servizio come previsto

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21751 10850554
Art. 21 - Sanzioni, revoca e decadenza

1. L'ente affidante applica le sanzioni in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio con gli effetti specificati nel contratto stesso.

2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.

3. L'affidatario, previa diffida, incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

a) nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;

b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

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21751 10850555
Art. 22 - Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni

N80

1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all'articolo 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'impresa che cessa il servizio presenta all'ente affidante l'elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante alla nuova impresa è disciplinato dall'articolo 26, allegato A), del R.D. n. 148/1931, dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articol

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21751 10850556
Art. 23 - Sub-affidamento dei servizi di trasporto

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, sentite le organizzazioni sindacali, entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle procedure disciplinate dal

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21751 10850557
Art. 23-bis - Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale

N83

1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico locale previsti dall'articolo 2, limitatamente a quelli finanziati dalla

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21751 10850558
Capo VI - Contratti di servizio
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21751 10850559
Art. 24 - Contratti di servizio

N84

1. I contratti di servizio r

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21751 10850560
Art. 24-bis - Corrispettivo del contratto di servizio

N85

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21751 10850561
Art. 25 - Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche

1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2 del regolamento (CEE)

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21751 10850562
Art. 26 - Contenuto dei contratti di servizio

1. I contratti di servizio devono contenere:

a) il periodo di validità, comunque non superiore a otto anni per i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi effettuati per ferrovia; N20

b) l'oggetto del contratto;

c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

d) i casi in cui può o deve essere variato il programma;

e) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

f)

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21751 10850563
Capo VII - Agenzia regionale per la mobilità, Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale ed organismi consultivi e di partecipazione

N86

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21751 10850564
Art. 27 - Agenzia regionale per la mobilità

N87

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21751 10850565
Art. 27-bis - Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale

N28

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21751 10850566
Art. 28 - Comitato consultivo per la mobilità

N88

1. È costituito il Comitato consultivo della mobilità composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di mobilità, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti;

c) i presidenti delle province;

d) il Sindaco del Comune di Roma;

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21751 10850567
Art. 29 - Partecipazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti definisce i contenuti e le modalità di utilizzo di indicatori di qualità del servizio relativamente al diritto alla mobilita, quali l'accesso, la sicurezza, l'informazione, il comfort, la tutela dell'ambiente, il rispetto della salute, la regolarità

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21751 10850568
Capo VIII - Fondo regionale trasporti
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21751 10850569
Art. 30 - Finalità e risorse

1. È costituito il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997.

2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, è articolato in quattro parti per le seguenti finalità:

a) per far fronte agli oneri relativi alla effettu

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21751 10850570
Capo IX - Tariffe e agevolazioni tariffarie

N18

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21751 10850571
Art. 30-bis - Adeguamenti tariffari

N29

1. Fermi restando i princìpi in materia tariffaria definiti dal Titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indi

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21751 10850572
Art. 31 - Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionale i cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie:

a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

c) mutilati ed invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;N37

d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per

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21751 10850573
Art. 32 - Tessera di riconoscimento e documentazione riguardante il possesso dei requisiti

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 31 gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validità triennale, che vie

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21751 10850574
Art. 33 - Onere a carico della Regione

1. A partire dal 1° gennaio 1999 la Regione si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

2. La misura dell'onere di cui al comma 1 è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso.

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21751 10850575
Art. 34 - Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali

1. In caso di concessione di agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici comunali e provinciali, gli enti rispettivament

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21751 10850576
Capo X - Norme finanziarie, transitorie e finali
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21751 10850577
Art. 35 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede per il 1998 con lo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio per l'esercizio in corso. Viene, inoltre, istituito, per memoria, nel bilancio stesso il capitolo 43118 con la seguente denominazione: «Fondo regionale tras

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21751 10850578
Art. 36 - Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 17, alla individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per bacini provinciali.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti su gomma, gerarchizzandola come segue:

a) linee principali;

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21751 10850579
Art. 37 - Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il triennio 1999/2001 e per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai comuni per l'affidamento dei servizi di trasporto urbani ed i

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21751 10850580
Art. 38 - Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo

1. La delega alle province ed ai comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 8, comma 2, lettera i) e 10, comma 2, lettera a), viene attribuita con d

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21751 10850581
Art. 39 - Finanziamento delle funzioni conferite

N44

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21751 10850582
Art. 40 - Vigilanza, monitoraggio, ispezione e controllo

N1

1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva comp

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21751 10850583
Art. 41 - Interventi sostitutivi

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle province e dei comuni delle funzioni e delle competenze ad essi delegate ai sensi della pre

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21751 10850584
Art. 42 - Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria

1. Sono abrogate le leggi regionali, nonché le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge.

2. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'erogazione dei contributi per l'esercizio decorre dalla data di applicazione dei contratti di servizio di cui a

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