N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 22/12/1999, n. 40, così recitava:

“Art. 65 - Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali

1. La Regione Lazio promuove interventi per sostenere l’avvio di azioni sperimentali di valorizzazione integrata di aree intercomunali sprovviste di adeguate infrastrutture di servizio al turismo al fine di rendere possibile l’avvio di nuove iniziative locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 avvengono di concerto con i comuni interessati e gli enti istituzionalmente competenti in materia di tutela e conservazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di sostegno alla promozione di nuova impresa.

3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio le aree oggetto dell’intervento di cui al comma 1.

4. La spesa per l’esercizio finanziario 1999 è quantificata in lire 1 miliardo da iscrivere al capitolo n. 44240 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione "Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali". Per gli anni successivi si provvede con la relativa legge regionale di bilancio.”

Dalla redazione