L.R. Lazio 20/06/2002, n. 15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Lazio 20/06/2002, n. 15

Testo unico in materia di sport.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - FINALITÀ
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi della legislazione statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, pro

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Art. 2 - (Obiettivi)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di nuovi impianti e potenziamento delle attrezzature sportive, nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;

b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in funzion

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CAPO II - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

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Art. 3 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:

a) adotta il piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'articolo 2 da perseguire nel triennio di validità, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;

b) realizza gli interventi riservati all'amministrazione regionale dal piano settoriale regionale e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi;

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Art. 4 - (Funzioni delle province)

1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;

b) adottano, sulla base dei programmi

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Art. 5 - (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impian

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Art. 6 - (Competenze del comune di Roma)

1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione le stesse attività demandate alle province ai sensi dell'articolo 4.

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CAPO III - PROGRAMMAZIONE

 

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Art. 7 - (Piano settoriale regionale)

1. La Regione indica le linee generali della programmazione nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale articolato in piani annuali, anche in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dall'agenzia regionale per lo sport di cui all'articolo 11 e tenendo conto, tra l'altro, delle indicazioni fornite dalla Conferenza Regioni-autonomie locali di cui all'articolo 20 della l.r. 14/1999 determina:

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Art. 8 - (Attuazione annuale del piano settoriale regionale)

1. Ai fini dell'attuazione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, provvede con p

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Art. 9 - (Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)

1. Ai fini della predisposizione dei piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, gli enti ed i soggetti che hanno titolo a chiedere la concessione di mutui agevolati o contributi ai sensi della presente legge trasmettono alla provincia territorialmente competente, en

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Art. 10 - (Vigilanza e poteri sostitutivi)

1. Entro il 31 ottobre le province trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale degli interventi, una relazione sullo stato

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TITOLO II - AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

 

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CAPO I - AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

N8

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Art. 11 - (Istituzione)

N16

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Art. 12 - (Attività)

N17

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Art. 13 - (Organi)

N18

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Art. 14 - (Il Presidente)

N19

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Art. 15 - (Il Consiglio di amministrazione)

N20

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Art. 16 - (Il collegio dei revisori)

N21

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Art. 17 - (Incompatibilità)

N22

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Art. 18 - (Durata delle cariche. Indennità)

N23

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Art. 19 - (Comitato di coordinamento)

N24

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Art. 20 - (Direttore generale)

N25

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Art. 21 - (Statuto e regolamenti)

N26

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Art. 22 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale)

N27

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Art. 23 - (Programmi di attività)

N28

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Art. 24 - (Museo regionale dello sport)

N29

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Art. 25 - (Patrimonio)

N30

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Art. 26 - (Personale)

N31

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Art. 27 - (Risorse finanziarie)

N32

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Art. 28 - (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

N33

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TITOLO III - IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

 

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CAPO I - INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE

 

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Art. 29 - (Iniziative per gli impianti sportivi)

1. La Regione, avvalendosi di Agensport, interviene per il finanziamento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature nell'ambito di eventuali programmi europei destinati a questo specifico settore o diretti alla valorizzazione sociale, turistica ed economica di aree territoriali.

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Art. 30 - (Iniziative per il credito sportivo)

1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la Regione facilita l'accesso al credito sportivo da parte dei soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, a condizioni non meno favorevoli, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all'ottanta per cento del relativo tasso d'interesse.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:

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CAPO II - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI

 

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Art. 31 - (Contributi per impianti sportivi)

1. La Regione concede contributi in conto capitale a favore di enti locali per gli impianti sportivi, in base ai criteri stabiliti n

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Art. 32 - (Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi)

1. Agli enti locali, singoli o associati, agli istituti scolastici, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed alle società od associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, sono concessi contributi per l

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Art. 33 - (Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell'attività ordinaria)

1. La Regione concede contributi agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società ed associazioni sportive a carattere dilet

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CAPO III - DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

 

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Art. 34 - (Impianti e palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive)

1. L'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente; nella comunicazione il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 2 per l'esercizio della relativa attività.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, relativamente alle strutture di cui al comma1, emana un regolamento nel quale determina:

a) i requisiti per l'apertura e la gestione;

b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;

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Art. 35 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 34 e l'applicazione delle relative sanzioni, sono di competenza

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Art. 36 - (Utilizzazione di impianti sportivi scolastici, universitari e militari)

1. Le province ed i comuni possono stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonché, le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalla scuola. L'

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TITOLO IV - ATTIVITÀ SPORTIVE NEL TERRITORIO

 

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CAPO I - ATTIVITÀ SPORTIVE NEL TERRITORIO

 

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Art. 37 - (Iniziative promozionali)

1. La Regione favorisce la pratica, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive:

a) sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale;

b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad essa connessi;

c) attivando ricerche, studi ed indagini, anche per l'acquisizione dei dati e di informazioni sulla situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche inerenti al settore, con eventuale divulgazione dei relativi risultati;

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Art. 38 - (Buoni sport)

N15

1. La Regione concede alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l'attività sportiva.

2. L’accesso ai buoni sport è condizionato al possesso dei seguen

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Art. 39 - (Iniziative per il sostegno al merito sportivo)

1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

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Art. 39-bis - (Eccellenze sportive territoriali)

N10

1. La Regione promuove e valorizza le società e/o le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o alle discipline sportive associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si siano distinte per aver determinato la crescita e l'affermazione di giovani talenti, conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali nonché diffuso una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.

2. Ai sogg

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Art. 39-ter - (Associazioni sportive centenarie del Lazio)

N42

1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sporti

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Art. 40 - (Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale fisico e sensoriale)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili, nella considerazione che la pratica sportiva delle stesse è un diritto alla pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica. N37

1 bis. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate o organizzazioni da esso riconosciute è attribuita primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

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Art. 41 - (Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 7, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge le richieste per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell'articolo 30 vengono presentate alla provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR della convenzione prevista dallo stesso articolo 30, comma 1 e della deliberazione della Giunta regionale

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CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

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Art. 42 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 24 è istituito nel bilancio per l'esercizio 2002 apposito capitolo per competenza e cassa, nell'ambito della Unità previsionale di base G31, con lo stanziamento di euro 260 mila per ciascuno degli anni 2002-2003.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all'Elenco 4 del bilancio di previsione 2002, capitolo T27501, lettera c); alla copertura di cassa si fa fronte mediante riduzione della UPB T21 per l'importo di euro 260 mila.

2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative per il credito sportivo, di cui all'articolo 30, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31501, che assume la seguente denominazione: "Contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'I.C.S.

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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

 

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Art. 43 - (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi)

N5

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Art. 44 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 "Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni";

b) la legge regionale 6 agosto 1974, n. 40 "Modificazioni alla

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Art. 45 - (Disposizione finale)

1. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione relativo alle materie in essa trattate.

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