Articolo abrogato dall’art. 4, comma 5, della L.R. 20/06/2017, n. 6, così recitava:

Art. 73 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalia legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49, in materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi

1. La lettera b) del primo comma, dell’articolo 2 della l.r. 49/1984 è sostituita dalla seguente:

“b) per le opere esclusivamente destinate alle attrezzature precarie di facile rimozione, strettamente connesse alla balneazione, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di ogni tipo;”.

2. Il terzo comma dell’articolo 2 della l.r. 49/1984 è sostituito dal seguente:

“Le opere consentite in deroga, salvo che ciò non sia indispensabile in conseguenza della loro natura, devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e non possono consistere comunque in opere murarie, se non ai fini dell’ancoraggio delle strutture. Quando per conseguenza della loro natura le opere interessano direttamente la riva, i relativi progetti devono essere accompagnati da studi di carattere idrogeologico.”.”

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