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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 20/11/2008, n. 13
L.R. Friuli Venezia Giulia 20/11/2008, n. 13
- L.R. 04/04/2013, n. 4
- L.R. 09/12/2016, n. 19
- L.R. 09/12/2016, n. 21
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Capo I - Modifiche Alla Legge Regionale 5 Dicembre 2005, N. 29 (Normativa Organica In Materia Di Attività Commerciali E Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande. Modifica Alla Legge Regionale 16 Gennaio 2002, N. 2 “Disciplina Organica Del Turismo») |
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Art. 1 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 29/20051. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre |
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Art. 2 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 29/20051. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 29/2005 la parola “r |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 29/20051. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 29/20051. L’articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 29 giornate di chiusura degli esercizi 1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana. |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 29/20051. L’articolo 30 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 30 deroghe per le località a prevalente economia turistica |
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Art. 6 - Abrogazione dell’articolo 30 bis della legge regionale 29/20051. L’articolo 30 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dall’ar |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale 29/20051. L’articolo 34 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 34 disciplina delle vendite di fine stagione |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 29/2005 |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 29/2005 |
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Art. 10 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 29/20051. Al comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 29/2005 le parole “l |
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Art. 11 - Modifica all’articolo 50 della legge regionale 29/20051. Il comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguent |
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Art. 15 - Modifica all’articolo 66 della legge regionale 29/20051. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 29/2005 &eg |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 29/20051. Al comma 6 dell’articolo 68 della legge regionale 29/2005 le parole “c |
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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 69 della legge regionale 29/20051. L’articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 69 indirizzi e criteri di programmazione 1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonché |
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Art. 18 - Modifica all’articolo 70 della legge regionale 29/20051. Al comma 5 dell’articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole “L |
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Art. 19 - Modifica all’articolo 73 della legge regionale 29/20051. Il comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 29/2005 è sostituit |
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Art. 20 - Modifica all’articolo 74 della legge regionale 29/20051. Al comma 6 dell’articolo 74 della legge regionale 29/2005 le parole “, |
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Art. 21 - Modifica all’articolo 78 della legge regionale 29/20051. Al comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 29/2005 le parole “a |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 80 della legge regionale 29/20051. Il comma 2 dell’articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attività, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli e |
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Art. 23 - Modifica all’articolo 81 della legge regionale 29/20051. Dopo il comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale 29/2005 è inse |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 84 della legge regionale 29/20051. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 84 della legge regionale 29/2005 dopo le parole “Ministero delle Attività produttive” sono aggiunte le seguenti: “, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell’approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale”. 2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inserite le seguenti: “a bis) monitorare la realizzazione delle superfici incrementali assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all’articolo 15, comma 1, per singola area idonea all’insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferi |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 95 della legge regionale 29/20051. Al comma 1 dell’articolo 95 della legge regionale 29/2005 dopo le parole “in forma attualizzata&rd |
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Art. 26 - Modifica all’articolo 96 della legge regionale 29/20051. Al comma 4 dell’articolo 96 della legge regionale 29/2005 dopo le parole &ld |
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Art. 27 - Modifiche all’articolo 98 della legge regionale 29/20051. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 le parole “rispettivamente dall’Assessore alle attività produttive e dall’Assessore alle risorse economiche e finanziarie” sono sostituite |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 110 della legge regionale 29/20051. Il comma 12 dell’articolo 110 della legge regionale 29/2005 è abrogato. 2. Dopo il comma 16 dell’articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: “16 bis. Nei Comuni in c |
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Art. 29 - Modifiche agli allegati della legge regionale 29/20051. L’allegato C della legge regionale 29/2005, come modificato dall’articol |
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Art. 30 - Pianificazione commerciale1. Per il conseguimento di una piena tutela del consumatore e di una paritaria concorrenza tra le imprese commerciali, nonché al fine di un corretto ed equilibrato assetto del territorio, correlato ad uno sviluppo urbanistico - edilizio coerente con un’allocazione razionale di nuovi insediamenti distributivi, l&rs |
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Art. 31 - Efficacia differita1. L’articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall’arti |
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Art. 32 - Abrogazioni1. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell’articolo 16 della legge regionale 12 aprile |
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO) |
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Art. 38 - Personale dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo FVG1. Al fine di garantire, nelle more dell’attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo i |
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Art. 39 - Norma transitoria1. Le disposizioni di cui all’articolo 104, comma 1, della legge regionale 2/20 |
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CAPO III - MODIFICHE URGENTI ALLE NORMATIVE REGIONALI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 4/20051. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 R (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente: “Art. 12 bis strumenti per agevolare l’accesso al credito per le PMI 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell’evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale. 2. |
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Art. 41 - Art. 43 - Omissis |
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CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9/2008 PER LA PARTE CONCERNENTE GLI IMPIANTI SPORTIVI |
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Art. 44 - Omissis |
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CAPO V - NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 45 - Omissis |
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Art. 46 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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