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L. R. Friuli Venezia Giulia 15/12/2006, n. 27

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della L. 363/2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 29/04/2019, n. 6
- L.R. 09/12/2016, n. 21
- L.R. 30/12/2009, n. 24
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratic

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Art. 2 - (Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve)

1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l’uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

a) sci di discesa nelle sue varie articolazioni;

a-bis) fiaccolate con gli sci e manifestazioni di sci alpinismo sulle piste; N1

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Art. 3 - (Classificazione e requisiti delle piste di discesa)

1. In armonia con quanto disposto dall’articolo 26 nonies della legge regionale 15/1981, come inserito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

a) campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l’attività didattica e di gioco per bambini;

b) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

c) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fa

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Art. 4 - (Requisiti delle piste di fondo)

1. Le piste di fondo devono possedere i seguenti requisiti:

a) larghezze non inferiori a 4 metri ovvero

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Art. 5 - (Obblighi dei gestori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6 della legge 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:

a) dotazione dell’area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprend

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Art. 6 - (Modifica all’articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo)

1. N4

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Art. 7 - (Manutenzione delle aree sciabili)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle s

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Art. 8 - (Contributi per la sicurezza delle aree sciabili)

1. In attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per

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Art. 9 - (Norme di comportamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dell’orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

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Art. 10 - (Sanzioni amministrative)

1. In attuazione dell’articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;

d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione

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Art. 11 - (Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell’individuazione delle aree sciabili ai sensi dell’articolo 2, comma 3, si applica la deliberazione della Giunta regionale 11 m

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Art. 12 - (Abrogazioni)

1. L’articolo 149 e il comma 3 dell’

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Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

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Art. 14 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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