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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/02/2018, n. 039/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/02/2018, n. 039/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/02/2018, n. 039/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive); Visto in particolare l’articolo 68 della legge regionale 21/2016, in base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo; Visto in particolare l’articolo 69 della legge regionale 21/2016, in base al quale l’Amministrazione regionale è altresì, autorizzata a concedere contr |
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Titolo I - Oggetto e finalità |
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Finalità e iniziative finanziabili1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione e l’assegnazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gest |
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Art. 2 - Soggetti beneficiari1. Ai sensi dell’articolo 66 della legge regionale 21/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, ove gestori di piste di fo |
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Titolo II - Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all’articolo 68 della legge regionale 21/2016 e per la presentazione delle relative domande |
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Capo I - Iniziative finanziabili, spese ammissibili e modalità di presentazione della domanda |
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Art. 3 - Iniziative finanziabili1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 68 della legge regionale 21/20 |
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Art. 4 - Spese ammissibili1. Per le iniziative di cui all’articolo 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, relative: a) ai costi di gestione ed esercizio dell’innevam |
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Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda per la concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui al presente titolo, è presentata, nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale, entro il 30 settembre dell’anno precedente alla realizzazione delle iniziative, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di PEC di PromoTurismoFVG, ed è redatta secondo lo schema predisposto dalla PromoTurismoFVG e pubblicato sul sito internet della PromoTurismoFVG stessa. 2. Alla domanda è allegata: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la pista di sci di fondo per la quale è richiesto il contributo ha una lunghezza minima di 2,5 chilometri e che nell’ultima stagione turistica è rimasta a |
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CAPO II - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO |
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Art. 6 - Procedimento contributivo1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). |
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Art. 7 - Modalità di rendicontazione1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario è presentata ai sensi di del Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000. 2. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al presente titolo entro il termine fissato con il provvedimento di concessione del contributo. 3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta il sogg |
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Titolo III - Criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo e per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all’articolo 69 della legge regionale 21/2016 |
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Capo I - Iniziative finanziabili, spese ammissibili e modalita’ di presentazione della domanda |
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Art. 8 - Iniziative finanziabili1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 69 della legge regionale 21/2016, sono finanziabili le seguenti iniziative: a) l’acquist |
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Art. 9 - Spese ammissibili1. Per le iniziative di cui all’articolo 8, sono ammesse a contributo le spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, e fino alla conclusione dell’iniziativa, relative: |
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Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo di cui al presente titolo è presentata, nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale, entro il 30 settembre di ogni anno, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC di PromoTurismoFVG, redatta secondo lo schema predisposto dalla PromoTurismoFVG e pubblicato sul sito internet della PromoTurismoFVG stessa. 2. Alla domanda è allegata: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la pista di sci di fondo per la quale è richiesto il contributo ha una lunghezza minima di 2,5 chil |
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CAPO II - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO |
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Art. 11 - Procedimento contributivo1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000. 2. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi: a) acquisto di mezzi battipista, motoslitte e quad – quadricicli cingolati, e relativi accessori; (punti 4); b) costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva; (punti 3); c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone a |
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Art. 12 - Modalità di rendicontazione della spesa1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario è presentata ai sensi di del Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000. 2. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazio |
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TITOLO IV - NORME COMUNI |
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CAPO I - NORME COMUNI |
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Art. 13 - Informazioni sul procedimento e nota informativa1. Nell’ambito dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento, la PromoTurismoFVG comunica al soggetto richiedente: a) l’ufficio competente in cui si può prendere visi |
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Art. 14 - Istruttoria delle domande1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause e a |
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Art. 15 - Liquidazione dei contributi1. La liquidazione dei contributi di cui al presente regolamento è disposta previa istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, tenuto conto dell&r |
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Art. 16 - Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 |
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Art. 17 - Variazione dell’iniziativa1. Eventuali variazioni dell’iniziativa ammessa a incentivazione possono essere proposte presentando alla PromoTurismoFVG apposita richiesta sottoscritta dal legale rapp |
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Art. 18 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell’art |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 19 - Disposizioni di rinvio1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 21/2 |
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Art. 20 - Disposizione transitoria1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, le domande già presentate sono |
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Art. 21 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto de |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale |
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TABELLA A art. 6 comma 2 del Regolamento
giornate apertura impianti
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