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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 12/12/2017, n. 0279/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 12/12/2017, n. 0279/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 12/12/2017, n. 0279/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive); VISTO in particolare il comma 1-bis dell'articolo 54 della legge regionale n. 21/2016 laddove è prevista la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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TITOLO II - Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan |
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Art. 2 - Requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'articolo 55, comma 1, della legge regionale n. 21/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), in materia di impianti di smaltimento igienico-sani |
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Art. 3 - Localizzazione1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leg |
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TITOLO III - Contributi per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan |
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Art. 5 - Iniziative finanziabili e spese ammissibili1. Sono finanziabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le seguenti iniziative: la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan. |
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Art. 6 - Intensità del contributo1. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di 50 |
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Art. 7 - Presentazione delle domande1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo produttive@certregione.fvg.it entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione dell'iniziativa. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh: mm: ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal sogget |
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Art. 8 - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, commi 2, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi: a) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 21/2016: punti 10; b) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive all'aria aperta di cui all' |
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Art. 9 - Formazione della graduatoria e concessione dei contributi1. A seguito dell'istruttoria effettuata applicando i criteri di cui all'articolo 8, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo è approvata la graduatoria che è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. |
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Art. 10 - Variazioni dell'iniziativa1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variaz |
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Art. 11 - Rendicontazione della spesa1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di ince |
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Art. 12 - Erogazione del contributo1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 14/2002 e compa |
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Art. 13 - Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dei contributi1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato, oltre che nei casi di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, in particola |
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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 15 - Norme transitorie1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere i contributi di cui al presente regolamento devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio |
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Art. 17 - Abrogazioni1. È abrogato il D.P.Reg. 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres. (Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale |
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