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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 085/Pres.
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- D. Pres. R. 28/08/2024, n. 0112/Pres.
- D. Pres. R. 03/06/2022, n. 069/Pres.
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PremessaIL VICEPRESIDENTE
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive); VISTO in particolare l'articolo 61, della citata legge regionale 21/2016 che prevede contributi a favore di enti pubblici per: |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 58, |
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Art. 2 - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, gli enti pubblici per iniziative da realizzare nel territorio della regione Fr |
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Art. 2-bis - Regime di aiuto applicabile1. L’Amministrazione regionale, prima dell’assegnazione del contributo, valuta l’intervento ammesso in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato. 2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’ |
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Art. 3 - Iniziative finanziabili1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 21/2016, i contributi sono concessi per i seguenti interventi: a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti, opere e strutture comple |
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Art. 4 - Spese ammissibili1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a: a) lavori e impianti inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei la |
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Art. 5 - Spese non ammissibili1. Sono escluse le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria, stoviglie, materassi e cuscini. |
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Art. 6 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il |
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Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda1. Le domande di contributo sono presentate dagli enti pubblici alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, prima dell'avvio delle iniziative cui si riferiscono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it., redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Le domande sono presentate dall'1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere su un'unica tipologia d'intervento, identificata con le lettere da a) a d) dell'articolo 3. 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 ovvero la presentazione di più domande da parte di uno stesso beneficiario, comporta l'archiviazione d'ufficio d |
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Art. 8 - Avvio dell'iniziativa1. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni immo |
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Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento |
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Art. 10 - Istruttoria delle domande1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorn |
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Art. 11 - Formazione della graduatoria1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 10. 2. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato sub "A" al presente regolamento, è approvata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. |
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Art. 12 - Concessione del contributo1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 11, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio, nei limiti delle risorse disponibili. |
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Art. 13 - Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione1. N14 |
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Art. 14 - Variazione dell'iniziativa1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. |
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Art. 15 - Presentazione della rendicontazione delle spese1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziative entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediant |
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Art. 16 - Modalità di rendicontazione1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2 |
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Art. 18 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione |
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Art. 19 - Rideterminazione del contributo1. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo. |
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Art. 21 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale pu |
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Art. 22 - Rinvio1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regola |
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Art. 23 - Disposizione transitoria1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate entro 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamen |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Tabella punteggiArticolo 7, comma 6, lettera C.
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