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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 13/11/2006, n. 22
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- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
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Art. 1 - (Finalità e principi generali)1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione del |
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Art. 2 - (Piano di Utilizzazione del demanio marittimo)1. La Regione predispone, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione |
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Art. 3 - (Contenuti del Piano di Utilizzazione)1. L’Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa. 2. Il Piano di Utilizzazione può contenere: a) criteri e direttive generali per l’esercizio delle funzioni amministrative; b) prescriz |
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Art. 4 - (Competenze dei Comuni)1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite società in house, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione, di cui all’articolo 5. N26 1-bis. I proventi |
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Art. 5 - (Competenze della Regione)1. La Regione anche tramite società in house o tramite gli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), esercita le funzioni relative alla: |
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Art. 6 - (Catasto Regionale del Demanio)1. La Regione organizza una banca dati delle informazioni relative alle aree demaniali e alle occupazioni delle stesse, denominata C |
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Art. 6-bis (Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa) |
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Art. 7 - (Requisiti del concessionario)1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti: a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza de |
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Art. 8 - (Concessioni di durata ultrasessennale)1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, l’istruttoria viene svolta sulla base di: a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un’analisi e/o di un computo dei costi; b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali; c) un piano economico-finanziario redatto da un professionista abilitato che evidenzi costi di realizzazione, costi di ges |
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Art. 9 - (Procedure di affidamento in concessione)1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall’articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005, l’autorità concedente procede, di regola, all’affidamento in concessione mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. 2. L’autorità concedente comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull’Albo pretorio del Comune, l’intendimento di affidare in concessione un’area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta. 3. Nel caso di più istanze è preferito il concorrente in grado di fornire l’offerta più |
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Art. 10 - (Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione)1. Le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte con provvedimento motivato nei casi previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione, nonché nei casi di gravi violazioni o di inadempimenti di cui al comma 2. |
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Art. 11 - (Valenza turistica) |
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Art. 12 - (Aree di particolare interesse naturalistico)1. La gestione e manutenzione delle aree di particolare interesse naturalistico appartenenti al demanio marittimo potrà essere affi |
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Art. 13 - (Norme transitorie)1. La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell’approvazione del Piano di Utilizzazione. 2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazio |
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Art. 13-bis - (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diporti stico)1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l’uniformità della regolazione nella materia di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 N3 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 N4. |
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Art. 13 ter (Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico)1. In attuazione dell'articolo 13-bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatori |
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Art. 13-quater - Canoni demaniali1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di |
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Art. 14 - (Modifica alla legge regionale 16/2002)1. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall’ |
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